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"Democrazia è Libertà - La Margherita"
Direzione regionale della Lombardia
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Regolamento per lo svolgimento dei Congressi
locali, provinciali e regionali 2003
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Rappresentanze comunali
Art.1 - Nei Comuni dove non ci sono le condizioni statutarie per la
costituzione della Convenzione Comunale, la rappresentanza politica della
Margherita è definita secondo le fattispecie indicate nell'allegato prospetto (allegato n.
1).
Convenzioni comunali
Art.2 - I Coordinamenti provinciali (esclusa Milano città) procedono a
convocare e a far eleggere entro il 15 maggio 2003 gli organismi delle
Convenzioni Comunali con le modalità e le regole indicate negli art.7-8-9 dello
Statuto regionale nonché nel rispetto di quanto previsto dagli art.1.3 - 1.4 -
4 - 5 - 6 dello stesso.
A tal fine ogni Coordinamento provinciale deposita all'atto della convocazione
delle Convenzioni gli elenchi degli aventi diritto al voto distinti secondo
l'ordine previsto dall'art. 7 dello Statuto.
Congressi provinciali
Art.3 - Entro il 30 giugno 2003 i singoli Coordinamenti provinciali, d'intesa
con il Coordinamento regionale, procedono a convocare una Assemblea provinciale
di tutti gli iscritti, gli eletti e i candidati più rappresentativi nonché di
quanti indicati alle lettere c) e d) dell'art.10.4 dello Statuto regionale con
all'o.d.g. l'elezione degli organi provinciali della Margherita e dei delegati
al Congresso regionale.
Alla lett. a) del 4° comma dell'art. 10 è aggiunta la dicitura: "oppure
gli iscritti".
Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea il Coordinamento provinciale
deposita le liste degli elettori.
Art.4 - L'elezione degli organi provinciali avviene secondo le forme e le
regole fissate negli art.10 e segg. dello Statuto regionale.
Art.5 - I coordinamenti provinciali possono, di intesa con il coordinamento
regionale, prevedere pre-assemblee zonali e/o comunali degli iscritti per
eleggere i delegati degli stessi all'Assemblea di cui all'art. 4, qualora sia
ritenuto più funzionale ad una efficace partecipazione.
Congresso regionale
Art.6 - Le Assemblee provinciali eleggono, contestualmente ai propri
organismi, i delegati al Congresso regionale.
Art.7 - Per il congresso regionale valgono gli artt.21 e segg. dello Statuto.
Ad ogni provincia sono assegnati un numero di delegati pari a un delegato per:
a) 3.750 voti per la rappresentanza degli iscritti;
b) 6.250 per la rappresentanza degli eletti;
c) 18.750 per la rappresentanza di cui all'art. 1, comma 4° lett. c) e d);
Gli eventuali resti danno luogo a una delega di pari importo, se superiori alla
metà dei voti rappresentati, altrimenti sono attribuiti alla prima delega.
Norme generali
Art.8 - In ogni circoscrizione provinciale il coordinamento designa un
"Collegio delle garanzie congressuali" composto da un minimo di tre a
un massimo di sette membri. La designazione deve avvenire all'unanimità, in
caso contrario passa di competenza della Direzione regionale.
Il Collegio delle garanzie congressuali controlla tutte le operazioni
assicurando la trasparenza e il rispetto formale e sostanziale del Regolamento e
costituisce l'organo di prima istanza per ricorsi o segnalazioni di
irregolarità.
Art.9- Il Collegio si pronuncia sui casi sottoposti tenendo conto del
rispetto formale e sostanziale delle norme statutarie e regolamentari, nonché,
in casi da questo non previsti, in analogia con le norme statali in materia
elettorale.
Art.10- Qualora al momento della convocazione delle Assemblee non
risultassero disponibili le liste degli elettori di cui alle lettere c) e d) del
1° comma dell'art. 1 dello Statuto regionale, le quote spettanti alle due
categorie resteranno comunque assegnate alle stesse e le Assemblee entro sei
mesi dalla loro costituzione provvederanno ad eleggere, con voti non inferiori
ai 2/3 della stessa, la rappresentanza delle due categorie.
Art.11- L'eletto che intende partecipare alle fasi congressuali in
rappresentanza degli eletti deve essere in regola con la quota associativa
prevista per la propria condizione di eletto.
Qualora non lo fosse, può regolarizzare la sua posizione provvedendo al
versamento del dovuto prima dell'inizio del Congresso della propria provincia.
Adottato dalla Direzione regionale nella seduta del 17/03/2003. |