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Bozza approvata dalla Direzione regionale della Margherita lombarda in data 23.05.2005 e integrata con DS e SDIFederazione dell’Ulivo - Lombardia - Statuto

1. E’ costituita in Lombardia la Federazione dell’Ulivo. I Partiti fondatori sono:

Democratici di Sinistra
Democrazia è Libertà – La Margherita
Socialisti Democratici Italiani
Repubblicani Europei.

2. La Federazione dell’Ulivo della Lombardia costituisce l’articolazione territoriale della Federazione dell’Ulivo nazionale e ne condivide il progetto politico. La Federazione lombarda dell’Ulivo intende attingere alla ricchezza delle culture politiche dei soggetti fondatori per dare corpo ad un progetto di governo unitario, riformista, solidale e partecipato, imperniato su un moderno federalismo che muova dalla valorizzazione nazionale delle peculiarità socio-economiche e culturali della nostra Regione.
La Federazione lombarda dell’Ulivo contribuisce in questo modo a promuovere l’unità di tutto il Centrosinistra che si riconosce nell’Unione.

3. Competenze della Federazione

  1. Le forze politiche e le Associazioni che aderiscono alla Federazione affidano agli organismi diretti dalla stessa il compito di elaborare, anche sulla base delle proposte dei soggetti federati, linee politico-programmatiche comuni sulle tematiche di interesse regionale.
  2. Le decisioni vengono assunte con una maggioranza dei 2/3 dell’Ufficio di Presidenza o dell’Assemblea. Per l’ammissione di altri Partiti o è necessario il consenso unanime dei Partiti fondatori.

4. I Gruppi consiliari della Federazione individuano responsabilità, servizi e risorse comuni dando vita a Gruppi unitari o a forme di forte coordinamento e integrazione dell’attività politico-istituzionale coinvolgendo anche le forze politiche non rappresentate nei Consigli.

5. Alla Federazione possono aderire Associazioni operanti sul territorio regionale.

6. La gestione della Federazione è affidata ai seguenti organismi:

  1. Il Presidente rappresenta la Federazione, convoca e presiede gli organismi di direzione.
  2. L’Ufficio di Presidenza è composto dai seguenti membri eletti dall’Assemblea con votazione unica e palese con almeno il voto favorevole dei 2/3 dei membri dell’Assemblea:
  • il Presidente
  • dieci persone di cui otto in rappresentanza dei Partiti sulla base del consenso elettorale e due delle Associazioni

e dai seguenti membri di diritto:

  • il candidato alla presidenza della Regione, se espresso dalla Federazione
  • i Segretari politici dei Partiti fondatori

L’Ufficio di Presidenza nomina al proprio interno il Coordinatore.

L’Ufficio di Presidenza svolge le seguenti funzioni:

  • direzione politica negli ambiti delegati dai Partiti secondo le linee di indirizzo deliberate dall’Assemblea
  • elaborazione dei programmi e presentazione delle liste elettorali della Federazione
  • gestione amministrativa
  • promozione della costituzione e coordinamento delle Federazioni provinciali e territoriali dell’Ulivo
  • rapporti con l’Unione
  • stabilisce la sede della federazione
  1. L’Assemblea regionale composta dai membri di diritto dell’Ufficio di Presidenza e da 80 persone, delle quali l’85% è espresso dai Partiti fondatori sulla base del consenso elettorale, e il 15% dalle Associazioni aderenti d’intesa tra loro con il limite massimo attribuibile a una singola associazione del 5%. Nell’Assemblea dovranno trovare adeguata rappresentanza gli eletti e le elette nelle Istituzioni, e i diversi territori della Regione.

L’Assemblea ha le seguenti funzioni:

  • elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza
  • definizione delle linee di indirizzo politico e programmatico
  • approvazione dei programmi elettorali
  • approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
  • accoglimento delle domande di adesione di nuove Associazioni e Partiti
  1. gli organismi durano in carica per un massimo di tre anni
  2. La composizione degli organismi dovrà tenere conto dell’equilibrio della rappresentanza fra i generi, secondo l’indicazione dell’art. 51 della Costituzione sulla parità fra uomini e donne nella sfera pubblica e le norme in materia degli statuti dei Partiti componenti.

7. L’Assemblea regionale provvede ad adottare il regolamento economico-finanziario.

Milano, 24 maggio 2005


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