STATUTO DELLA MARGHERITA LOMBARDAVersione stampabile dello statuto ART. 1 - PRINCIPI, VALORI E IDENTITA'1) "La Margherita Lombarda" è una libera associazione di donne e uomini che, in conformità all'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, vogliono concorrere ad affermare attraverso l’impegno sociale e politico, i propri valori, principi e programmi nelle Comunità locali e nella più ampia Comunità lombarda, nazionale ed europea. 2) "La Margherita Lombarda" si riconosce parte del Partito federale "Democrazia è Libertà - La Margherita" del quale condivide l'ispirazione e i valori fondanti, definiti nello Statuto federale. 3) "La Margherita Lombarda" aderisce ai valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana e persegue l'affermazione della libertà, della responsabilità, della democrazia, della solidarietà, della giustizia, della pace e della fratellanza universale. 4) Sono caratteri costitutivi dell'identità della "Margherita Lombarda": ART. 2 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE1) La partecipazione alla vita e all'attività della “Margherita Lombarda” si
realizza attraverso lo strumento del Circolo. 2) L'iscrizione o l'adesione alla “Margherita Lombarda" è pubblica e
personale e può avvenire in ogni momento dell'anno, presentando la domanda con
la certificazione dell'avvenuto versamento della quota annuale al Portavoce del
Circolo, al Presidente della Convenzione, ai rispettivi Tesorieri, o a un loro
delegato, a un componente della Direzione provinciale o regionale o loro
delegato. Chi riceve la domanda rilascia l'attestazione di ricevimento ed è
responsabile del regolare inoltro della stessa. 3) Il socio può aderire a più Circoli (Circoli di adesione) ma iscriversi ad un solo Circolo territoriale (Circolo di iscrizione). 4) Il diritto di elettorato attivo e passivo per gli organismi di partito compete solo ai soci iscritti. 5) Il Circolo può essere: Testo approvato nella seduta d) ricreativo (definito da una attività ricreativa, sportiva,
escursionistica, turistica o altro); 6) Il socio iscritto esercita l'elettorato attivo per la "Margherita Lombarda" presso il Circolo territoriale del luogo di residenza, oppure, in mancanza, presso il Circolo territoriale più prossimo. 7) L'adesione o l'iscrizione decorrono dalla data del versamento della quota
fissata. 8) La costituzione di un Circolo avviene attraverso l'iniziativa di almeno 10 soci che sottoscrivono un apposito verbale e versano non meno di 30,00 € pro-capite per il finanziamento del Circolo. 9) Al momento della costituzione, devono essere nominati il portavoce e il tesoriere del Circolo ed entro i cinque giorni successivi il presidente comunica al Coordinatore della provincia di appartenenza l'avvenuta costituzione del Circolo allegando copia del verbale e l'elenco dei soci, con la distinta degli iscritti e degli aderenti. 10) In caso di associazione a più Circoli, qualora l’aderente intenda iscriversi, oltre all’obbligo di indicare il Circolo territoriale nel quale esercitare in via esclusiva il diritto di elettorato (Circolo di appartenenza) deve versare a tutti gli altri circoli prescelti (Circoli di adesione) la quota dovuta. 11) Qualora in una circoscrizione comunale esista un solo circolo territoriale con non meno di 10 iscritti residenti nella stessa, il circolo assume la denominazione del Comune ed esercita la rappresentanza politica della "Margherita Lombarda" sul territorio di appartenenza. 12) Qualora in una circoscrizione comunale esistano due o più circoli con ognuno non meno di 10 iscritti residenti, si procede alla costituzione della Convenzione cittadina che assume la denominazione del Comune ed esercita la rappresentanza politica della "Margherita Lombarda" sul territorio di appartenenza. 13) Ogni Assemblea provinciale disciplina con proprio regolamento il
funzionamento e la vita dei Circoli e delle Convenzioni nel rispetto dei
seguenti principi: 14) Alle Assemblee dei Circoli territoriali devono essere invitati con
diritto di parola gli aderenti e gli iscritti di circoli non territoriali
residenti nel territorio di competenza nonché i soci di Circoli che hanno la
sede nello stesso. 15) Presso ogni Assemblea provinciale e quella regionale è costituita una Consulta dei portavoce dei Circoli presieduta dal presidente della rispettiva assemblea con il compito di coordinare e valorizzare, attingendo anche a risorse economiche del partito, l'attività dei Circoli. 16) La Consulta dei portavoce dei Circoli in sede di congresso provinciale e regionale esprime una rappresentanza nella composizione dell'Assemblea e nella Direzione provinciale nella misura che sarà definita dai regolamenti congressuali. Testo approvato nella seduta 17) Ogni Assemblea provinciale può integrare le norme per l'iscrizione e
l'adesione secondo le esigenze e le abitudini locali purchè sia sempre
adeguatamente documentato il nominativo di chi riceve la domanda ai 18) Il socio che avalla irregolarità nel procedimento di iscrizione o adesione è deferito al Collegio dei probiviri. 19) La Direzione provinciale è responsabile della tenuta dei registri degli
iscritti e degli aderenti della propria circoscrizione. In particolare è
obbligatoria la tenuta del registro dei Circoli suddivisi secondo le tipologie,
l'elenco degli iscritti e degli aderenti per ogni Circolo, l'elenco degli aventi
diritto di voto nei diversi organismi di partito. 20) I registri e gli elenchi sono pubblici e possono essere consultati dagli iscritti presso la sede provinciale. 21) La Direzione regionale svolge funzioni di supporto alle campagne di adesione/iscrizione, di controllo della regolarità delle procedure adottate, di ispezione laddove siano segnalate irregolarità, di deferimento ai probiviri per comportamenti accertati in violazione delle norme statutarie e regolamentari. ART. 3 - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA1) Sono organi territoriali della Margherita Lombarda: 2) Ogni Assemblea provinciale adotterà l’organizzazione territoriale più funzionale alle proprie esigenze. 3) L'organizzazione territoriale della Margherita Lombarda si struttura sulla
base del principio di sussidiarietà e ad ogni livello è riconosciuta la potestà
di autoregolamentarsi nel rispetto dei seguenti principi: 4) I regolamenti di cui al precedente comma sono adottati dall'organo
collegiale del livello territoriale di competenza e trasmessi per l'approvazione
all'organo collegiale del livello territoriale più ampio. Quest'ultimo è tenuto
a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento e può negare l'approvazione dei
regolamenti sopra indicati solo nei seguenti casi: Il decorrere dei termini indicati nel primo comma senza pronuncia dell'organo
collegiale competente comporta l'esecutività del regolamento proposto. ART. 4 - AUTONOMIA POLITICA1) All'organo collegiale di ogni livello territoriale è riconosciuta autonomia politica nella costruzione dei rapporti con le altre forze politiche e nella definizione delle alleanze per le elezioni amministrative dell'ambito di propria competenza. 2) Stessa autonomia è riconosciuta nella scelta delle candidature e nella
indicazione delle nomine per il livello territoriale di competenza. 3) L'esercizio della autonomia politica di cui ai precedenti due articoli deve tener conto dei deliberati congressuali nazionali e regionali e deve assicurare un quadro complessivo di compatibilità politica tra le decisioni di carattere strategico che il Partito assume nei vari livelli territoriali. ART. 5 - L'ASSEMBLEA REGIONALE1) L'Assemblea regionale è composta da 80 membri, metà dei quali eletti dal
Congresso. L’altra metà è designata dalle Assemblee provinciali in proporzione
ai voti elettorali rappresentati dalle stesse, assicurandosi che tutte le
province abbiano almeno un rappresentante. 2) I coordinatori provinciali fanno parte dell’Assemblea con diritto di voto. 3) Il Coordinatore regionale e la parte elettiva dell’Assemblea sono eletti
direttamente dal Congresso secondo il sistema elettorale in vigore nei Comuni
sotto i 15.000 abitanti con la seguente correzione: alla lista collegata al
Candidato coordinatore che riceve più voti è assicurato comunque il 55% dei
seggi. 4) L'Assemblea regionale: 5) La Direzione regionale è composta da 20 membri e dal capogruppo regionale. Testo approvato nella seduta 6) Fanno parte della Direzione regionale con diritto di parola i Coordinatori provinciali, i parlamentari e i consiglieri regionali. 7) E’ potestà dell’Assemblea regionale emanare regolamenti per quanto
riguarda: ART. 6 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA1) Al Tesoriere e al Collegio dei Revisori dei conti si applica quanto previsto dall’art.22 dello Statuto federale. 2) Ogni livello territoriale gode della più ampia autonomia amministrativa e ne assume la corrispondente responsabilità politica e giuridica. 3) Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei documenti contabili, del rispetto delle norme sul finanziamento dei partiti e della politica, degli impegni che assume di fronte a terzi e ai soci. 4) Il Tesoriere non è tenuto a dar corso a deliberati dell'organo collegiale di riferimento quando comportino impegni di spesa senza copertura finanziaria. 5) Gli eletti e i nominati in istituzioni per le quali sono previste indennità di carica sono tenuti a contribuire finanziariamente alla vita e alle attività del partito nella misura e nelle modalità fissate dal regolamento apposito da approvarsi da parte dell’Assemblea regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente statuto. ART. 7 - INCOMPATIBILITA’ E DURATA MANDATI1) L’incarico di Portavoce di circolo territoriale è incompatibile con la carica di Sindaco; l’incarico di Coordinatore provinciale è incompatibile con la carica di Presidente di provincia o di Sindaco del capoluogo; l’incarico di Coordinatore Regionale è incompatibile con la carica di Presidente e Assessore di Regione. 2) Possono altresì essere stabilite ulteriori incompatibilità dalla Assemblea regionale con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, attuando il principio tendente ad evitare situazioni di controllore controllato e di cumulo di incarichi. 3) La durata dei mandati è limitata a tre mandati consecutivi. ART. 8 - ORGANI DI GARANZIA1) Contestualmente con la Direzione, l'Assemblea elegge il "Comitato per le garanzie statutarie" e il “Collegio regionale dei probiviri” composti ognuno da almeno cinque membri e funzionanti come i corrispondenti organi federali così come disciplinato dagli art.23 e 24 dello Statuto federale. ART. 9 – NORMA TRANSITORIAAl fine di assicurare una guida politica unitaria e coerente, le Assemblee e le Direzioni della città e della provincia di Milano adottano forme organizzative idonee allo scopo entro tre mesi dall’approvazione da parte dell’Assemblea regionale del presente statuto. ART. 10 - STATUTO FEDERALEPer quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme dello Statuto federale. | ||||||||||||
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