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STATUTO DELLA MARGHERITA LOMBARDA

Versione stampabile dello statuto

ART. 1 - PRINCIPI, VALORI E IDENTITA'

1) "La Margherita Lombarda" è una libera associazione di donne e uomini che, in conformità all'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, vogliono concorrere ad affermare attraverso l’impegno sociale e politico, i propri valori, principi e programmi nelle Comunità locali e nella più ampia Comunità lombarda, nazionale ed europea.

2) "La Margherita Lombarda" si riconosce parte del Partito federale "Democrazia è Libertà - La Margherita" del quale condivide l'ispirazione e i valori fondanti, definiti nello Statuto federale.

3) "La Margherita Lombarda" aderisce ai valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana e persegue l'affermazione della libertà, della responsabilità, della democrazia, della solidarietà, della giustizia, della pace e della fratellanza universale.

4) Sono caratteri costitutivi dell'identità della "Margherita Lombarda":
a) una idea etica valoriale e non totalizzante della politica;
b) una concezione forte delle autonomie sociali: la famiglia, la Comunità, il libero associarsi dei cittadini sono i soggetti protagonisti nella costruzione di una società più giusta;
c) una concezione forte delle autonomie istituzionali: il Comune, la Provincia, la Regione sono livelli istituzionali privilegiati nei quali si realizza l'incontro dei vari soggetti sociali nella ricerca del bene comune;
d) la volontà di attuare in concreto il principio di sussidiarietà sia nel sociale che nel livello istituzionale;
e) la convinzione che lo sviluppo non è fine a sé stesso né premio al più forte: lo sviluppo sociale ed economico ha una dimensione valoriale se si coniuga con la giustizia, la solidarietà con il più debole, la salvaguardia dell’ambiente;
f) una visione universale (e quindi, in politica, internazionale) della dignità umana: la libertà, la pace e la giustizia sono diritti inalienabili di tutti gli uomini.

ART. 2 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

1) La partecipazione alla vita e all'attività della “Margherita Lombarda” si realizza attraverso lo strumento del Circolo.
Il Circolo è il luogo di incontro di quanti credono nei valori, nei principi ispiratori e nei programmi della "Margherita Lombarda" e si impegnano per realizzarli e testimoniarli nella società e nelle Comunità di appartenenza.

2) L'iscrizione o l'adesione alla “Margherita Lombarda" è pubblica e personale e può avvenire in ogni momento dell'anno, presentando la domanda con la certificazione dell'avvenuto versamento della quota annuale al Portavoce del Circolo, al Presidente della Convenzione, ai rispettivi Tesorieri, o a un loro delegato, a un componente della Direzione provinciale o regionale o loro delegato. Chi riceve la domanda rilascia l'attestazione di ricevimento ed è responsabile del regolare inoltro della stessa.
E' ammessa l'iscrizione o l'adesione direttamente alla Direzione federale con lettera R.R. e contestuale versamento della quota.

3) Il socio può aderire a più Circoli (Circoli di adesione) ma iscriversi ad un solo Circolo territoriale (Circolo di iscrizione).

4) Il diritto di elettorato attivo e passivo per gli organismi di partito compete solo ai soci iscritti.

5) Il Circolo può essere:
a) territoriale (definito dall'appartenenza dei soci ad un determinato territorio: quartiere, Comune, Comunità Montana, zona o altro);
b) tematico (definito da un determinato tema di comune interesse dei soci);
c) culturale (definito da un determinato interesse o attività culturale);

Testo approvato nella seduta
del 15 gennaio 2005 dall’Assemblea regionale

d) ricreativo (definito da una attività ricreativa, sportiva, escursionistica, turistica o altro);
e) giovanile/terza età ecc. (definito dall'appartenenza ad una fascia di età);
f) aziendale o di settore (definito dall'appartenenza ad una categoria o ad una attività);
g) a obiettivo (costituito per un problema o una questione sociale determinati).

6) Il socio iscritto esercita l'elettorato attivo per la "Margherita Lombarda" presso il Circolo territoriale del luogo di residenza, oppure, in mancanza, presso il Circolo territoriale più prossimo.

7) L'adesione o l'iscrizione decorrono dalla data del versamento della quota fissata.
Se l'adesione o l'iscrizione avviene nella modalità prevista dal precedente secondo comma, ultimo capoverso, decorre dalla data di comunicazione alla Direzione regionale o provinciale di appartenenza da parte della Direzione federale. Decorsi 6 mesi dalla data di iscrizione l’iscritto acquista il diritto di elettorato attivo e passivo.

8) La costituzione di un Circolo avviene attraverso l'iniziativa di almeno 10 soci che sottoscrivono un apposito verbale e versano non meno di 30,00 € pro-capite per il finanziamento del Circolo.

9) Al momento della costituzione, devono essere nominati il portavoce e il tesoriere del Circolo ed entro i cinque giorni successivi il presidente comunica al Coordinatore della provincia di appartenenza l'avvenuta costituzione del Circolo allegando copia del verbale e l'elenco dei soci, con la distinta degli iscritti e degli aderenti.

10) In caso di associazione a più Circoli, qualora l’aderente intenda iscriversi, oltre all’obbligo di indicare il Circolo territoriale nel quale esercitare in via esclusiva il diritto di elettorato (Circolo di appartenenza) deve versare a tutti gli altri circoli prescelti (Circoli di adesione) la quota dovuta.

11) Qualora in una circoscrizione comunale esista un solo circolo territoriale con non meno di 10 iscritti residenti nella stessa, il circolo assume la denominazione del Comune ed esercita la rappresentanza politica della "Margherita Lombarda" sul territorio di appartenenza.

12) Qualora in una circoscrizione comunale esistano due o più circoli con ognuno non meno di 10 iscritti residenti, si procede alla costituzione della Convenzione cittadina che assume la denominazione del Comune ed esercita la rappresentanza politica della "Margherita Lombarda" sul territorio di appartenenza.

13) Ogni Assemblea provinciale disciplina con proprio regolamento il funzionamento e la vita dei Circoli e delle Convenzioni nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'elezione diretta del responsabile/presidente e del tesoriere;
b) l’esistenza di un organo collegiale decisionale;
c) la revocabilità delle cariche;
d) il rispetto delle procedure democratiche;
e) modalità e dimensione della rappresentanza di cui all’art.11 dello Statuto federale.

14) Alle Assemblee dei Circoli territoriali devono essere invitati con diritto di parola gli aderenti e gli iscritti di circoli non territoriali residenti nel territorio di competenza nonché i soci di Circoli che hanno la sede nello stesso.
A quest'ultimi l'invito può essere trasmesso attraverso il portavoce del Circolo.

15) Presso ogni Assemblea provinciale e quella regionale è costituita una Consulta dei portavoce dei Circoli presieduta dal presidente della rispettiva assemblea con il compito di coordinare e valorizzare, attingendo anche a risorse economiche del partito, l'attività dei Circoli.

16) La Consulta dei portavoce dei Circoli in sede di congresso provinciale e regionale esprime una rappresentanza nella composizione dell'Assemblea e nella Direzione provinciale nella misura che sarà definita dai regolamenti congressuali.

Testo approvato nella seduta
del 15 gennaio 2005 dall’Assemblea regionale

17) Ogni Assemblea provinciale può integrare le norme per l'iscrizione e l'adesione secondo le esigenze e le abitudini locali purchè sia sempre adeguatamente documentato il nominativo di chi riceve la domanda ai
sensi del precedente comma 7.

18) Il socio che avalla irregolarità nel procedimento di iscrizione o adesione è deferito al Collegio dei probiviri.

19) La Direzione provinciale è responsabile della tenuta dei registri degli iscritti e degli aderenti della propria circoscrizione. In particolare è obbligatoria la tenuta del registro dei Circoli suddivisi secondo le tipologie, l'elenco degli iscritti e degli aderenti per ogni Circolo, l'elenco degli aventi diritto di voto nei diversi organismi di partito.
Copia dei registri deve essere depositata su supporto informatico presso la Direzione regionale e quella federale.

20) I registri e gli elenchi sono pubblici e possono essere consultati dagli iscritti presso la sede provinciale.

21) La Direzione regionale svolge funzioni di supporto alle campagne di adesione/iscrizione, di controllo della regolarità delle procedure adottate, di ispezione laddove siano segnalate irregolarità, di deferimento ai probiviri per comportamenti accertati in violazione delle norme statutarie e regolamentari.

ART. 3 - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

1) Sono organi territoriali della Margherita Lombarda:
a) il Circolo territoriale;
b) la Convenzione cittadina corrispondente a due o più circoli operanti nel territorio di un solo Comune;
c) la Convenzione zonale corrispondente al territorio di due o più Comuni;
d) la Convenzione di collegio corrispondente ad una intera circoscrizione elettorale per la elezione della Camera o del Senato o dell’Amministrazione provinciale;
e) l’Assemblea provinciale corrispondente al territorio delle singole province e cioè: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano provincia, Milano città, Monza, Pavia, Sondrio, Varese;
f) l’Assemblea regionale lombarda.

2) Ogni Assemblea provinciale adotterà l’organizzazione territoriale più funzionale alle proprie esigenze.

3) L'organizzazione territoriale della Margherita Lombarda si struttura sulla base del principio di sussidiarietà e ad ogni livello è riconosciuta la potestà di autoregolamentarsi nel rispetto dei seguenti principi:
a) osservanza formale e sostanziale dei contenuti del presente statuto con speciale riguardo ai diritti e ai doveri del socio;
b) elezione diretta del responsabile politico;
c) elezione diretta di un organo collegiale, tenendo conto di quanto previsto dall’art.11 dello Statuto federale;
d) distinzione della responsabilità amministrativa da quella politica con la figura del Tesoriere;
e) indicazione dei casi di decadenza dei vari organi e delle procedure per la surroga;
f) durata biennale di tutti gli organi elettivi;
g) elezione (per i livelli provinciale e regionale) di un organo collegiale di garanzia statutaria.

4) I regolamenti di cui al precedente comma sono adottati dall'organo collegiale del livello territoriale di competenza e trasmessi per l'approvazione all'organo collegiale del livello territoriale più ampio. Quest'ultimo è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento e può negare l'approvazione dei regolamenti sopra indicati solo nei seguenti casi:
a) violazione palese di norme dello Statuto federale o regionale già in vigore;
b) violazione dei diritti dei soci;
c) negazione della parità di diritti tra soci oppure tra organi di partito di pari livello;
d) negazione formale e sostanziale del principio della parità della rappresentanza elettorale.
Testo approvato nella seduta
del 15 gennaio 2005 dall’Assemblea regionale

Il decorrere dei termini indicati nel primo comma senza pronuncia dell'organo collegiale competente comporta l'esecutività del regolamento proposto.
In caso di mancato accordo per la soluzione di ogni conflitto statutario è ammesso il ricorso alla Direzione regionale.

ART. 4 - AUTONOMIA POLITICA

1) All'organo collegiale di ogni livello territoriale è riconosciuta autonomia politica nella costruzione dei rapporti con le altre forze politiche e nella definizione delle alleanze per le elezioni amministrative dell'ambito di propria competenza.

2) Stessa autonomia è riconosciuta nella scelta delle candidature e nella indicazione delle nomine per il livello territoriale di competenza.
Per le elezioni regionali e nazionali le candidature di collegio sono di competenza dell'Assemblea provinciale, alla quale fa riferimento il collegio elettorale.
Sono di competenza dell'Assemblea regionale le candidature dei collegi o delle liste interprovinciali. Sono di competenza della Direzione nazionale le candidature dei collegi interregionali o delle liste nazionali.

3) L'esercizio della autonomia politica di cui ai precedenti due articoli deve tener conto dei deliberati congressuali nazionali e regionali e deve assicurare un quadro complessivo di compatibilità politica tra le decisioni di carattere strategico che il Partito assume nei vari livelli territoriali.

ART. 5 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

1) L'Assemblea regionale è composta da 80 membri, metà dei quali eletti dal Congresso. L’altra metà è designata dalle Assemblee provinciali in proporzione ai voti elettorali rappresentati dalle stesse, assicurandosi che tutte le province abbiano almeno un rappresentante.
Il regolamento congressuale assicura che venga attuato quanto previsto dall’art.11 dello Statuto federale.

2) I coordinatori provinciali fanno parte dell’Assemblea con diritto di voto.
Ne fanno parte altresì con diritto di parola i parlamentari, i consiglieri regionali, i presidenti o i capigruppo delle Amministrazioni provinciali, i sindaci o i capigruppo delle città capoluogo, i consiglieri federali.

3) Il Coordinatore regionale e la parte elettiva dell’Assemblea sono eletti direttamente dal Congresso secondo il sistema elettorale in vigore nei Comuni sotto i 15.000 abitanti con la seguente correzione: alla lista collegata al Candidato coordinatore che riceve più voti è assicurato comunque il 55% dei seggi.
Qualora detta lista riceva più del 55% dei voti l’assegnazione dei seggi avviene in modo proporzionale.

4) L'Assemblea regionale:
a) elegge con voto proporzionale al proprio interno la Direzione regionale;
b) elegge il Tesoriere e i Revisori dei Conti;
c) elabora, sulla scorta delle indicazioni congressuali, la linea politica del partito;
d) elegge, in caso di dimissioni, il Coordinatore regionale che rimane in carica fino alla scadenza naturale dell’Assemblea;
e) approva i regolamenti attuativi dello Statuto.

5) La Direzione regionale è composta da 20 membri e dal capogruppo regionale.
Essa:
a) attua la linea politica approvata dal Congresso e dall'Assemblea;
b) collabora con il Coordinatore regionale;
c) esegue i deliberati del Congresso e dell'Assemblea;
d) istituisce, su proposta del Coordinatore e previo parere dell'Assemblea, un Esecutivo.

Testo approvato nella seduta
del 15 gennaio 2005 dall’Assemblea regionale

6) Fanno parte della Direzione regionale con diritto di parola i Coordinatori provinciali, i parlamentari e i consiglieri regionali.

7) E’ potestà dell’Assemblea regionale emanare regolamenti per quanto riguarda:
a) il tesseramento e le forme di adesione;
b) il finanziamento e la gestione amministrativa;
c) la formazione delle liste e delle candidature;
d) il Congresso regionale.

ART. 6 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

1) Al Tesoriere e al Collegio dei Revisori dei conti si applica quanto previsto dall’art.22 dello Statuto federale.

2) Ogni livello territoriale gode della più ampia autonomia amministrativa e ne assume la corrispondente responsabilità politica e giuridica.

3) Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei documenti contabili, del rispetto delle norme sul finanziamento dei partiti e della politica, degli impegni che assume di fronte a terzi e ai soci.

4) Il Tesoriere non è tenuto a dar corso a deliberati dell'organo collegiale di riferimento quando comportino impegni di spesa senza copertura finanziaria.

5) Gli eletti e i nominati in istituzioni per le quali sono previste indennità di carica sono tenuti a contribuire finanziariamente alla vita e alle attività del partito nella misura e nelle modalità fissate dal regolamento apposito da approvarsi da parte dell’Assemblea regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente statuto.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA’ E DURATA MANDATI

1) L’incarico di Portavoce di circolo territoriale è incompatibile con la carica di Sindaco; l’incarico di Coordinatore provinciale è incompatibile con la carica di Presidente di provincia o di Sindaco del capoluogo; l’incarico di Coordinatore Regionale è incompatibile con la carica di Presidente e Assessore di Regione.

2) Possono altresì essere stabilite ulteriori incompatibilità dalla Assemblea regionale con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, attuando il principio tendente ad evitare situazioni di controllore controllato e di cumulo di incarichi.

3) La durata dei mandati è limitata a tre mandati consecutivi.

ART. 8 - ORGANI DI GARANZIA

1) Contestualmente con la Direzione, l'Assemblea elegge il "Comitato per le garanzie statutarie" e il “Collegio regionale dei probiviri” composti ognuno da almeno cinque membri e funzionanti come i corrispondenti organi federali così come disciplinato dagli art.23 e 24 dello Statuto federale.

ART. 9 – NORMA TRANSITORIA

Al fine di assicurare una guida politica unitaria e coerente, le Assemblee e le Direzioni della città e della provincia di Milano adottano forme organizzative idonee allo scopo entro tre mesi dall’approvazione da parte dell’Assemblea regionale del presente statuto.

ART. 10 - STATUTO FEDERALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme dello Statuto federale.

 

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