|

Statuto regionale tipo
Approvato dall'Assemblea Federale svoltasi a Roma l'11 ottobre 2002
Disponibile anche in formato RTF, più
adatto alla stampa
NORME GENERALI
Art. 1
1. Conformemente a quanto previsto nello Statuto federale, Democrazia è
Libertà - La Margherita nella Regione è costituita da:
a) tutti gli/le aderenti ai circoli con sede nel territorio della Regione,
nonché tutti gli/le iscritti/e a Democrazia è Libertà - La Margherita
residenti nella Regione;
b) gli/le eletti/e negli organi immediatamente rappresentativi dell'elettorato,
a condizione che essi facciano parte dei relativi gruppi consiliari
riconosciuti, e i/le candidati/e alle elezioni di ogni ordine e grado più
rappresentativi, come individuati al successivo comma 2, presentatisi in liste
di "Democrazia è Libertà - la Margherita" o in liste cui la stessa
ha partecipato, previa iscrizione al partito così come previsto al successivo
art. 2;
c) gli/le esponenti rappresentativi/e di associazioni o formazioni sociali
riconosciute dall'Assemblea regionale come aventi particolari rilievo e valore,
di cui all'art. 6, comma 3 dello Statuto federale e all'art. 4, comma 1 del
presente Statuto;
d) previa registrazione individuale, gli aderenti a gruppi, comitati,
associazioni e movimenti che intendano perseguire finalità di interesse comune
con Democrazia è Libertà - La Margherita e raggiungano intese o accordi,
riconosciuti dall'Assemblea regionale, con i relativi organi territoriali, ai
sensi dell'art. 6, comma 4 dello Statuto federale e dell'art. 5, comma 2, del
presente Statuto.
2. Per i/le candidati/e più rappresentativi si intendono nel presente Statuto
i/le candidati/e che seguono in graduatoria gli/le eletti/e fino al numero
corrispondente a quello degli eletti stessi.
3. In conformità all'art. 1, comma 5 dello Statuto federale, tutti gli organi
elettivi interni a Democrazia è Libertà - La Margherita dovranno rispettare
nella loro composizione il principio generale per cui l'incidenza di ciascun
genere non può superare il 70% dei posti a disposizione.
4. Tutti gli organi elettivi interni a Democrazia è Libertà - La Margherita
dovranno, altresì, rispettare nella loro composizione il principio generale per
cui l'incidenza percentuale dei giovani di età compresa tra i sedici e i
ventinove anni non può essere inferiore al 10% dei posti a disposizione.
Art. 2
1. Conformemente allo Statuto federale nel territorio regionale i Circoli
costituiscono la forma di organizzazione e di partecipazione politica propria di
Democrazia è Libertà - La Margherita.
2. I Circoli sono costituiti per libera iniziativa dei/delle cittadini/e che
sottoscrivono un apposito modulo, in cui sono specificati gli obiettivi e i
caratteri dell'attività del Circolo, nonché la sua struttura organizzativa, le
forme di partecipazione e di controllo degli aderenti al Circolo stesso.
3. I Circoli sono autorizzati a raccogliere le iscrizioni a Democrazia è
Libertà - La Margherita solo quando almeno quindici degli aderenti al Circolo
si iscrivono alla stessa.
4. Ai fini del rispetto del numero di quindici iscritti, il singolo, pur
rimanendo libero di aderire a più circoli, può partecipare in quanto iscritto
di Democrazia e Libertà - La Margherita a un solo Circolo.
5. L'Assemblea regionale, attraverso modalità e regole che si dà annualmente
entro il mese di gennaio, deve, anche ai sensi dell'art. 7, comma 5 dello
Statuto Federale, disporre verifiche e controlli intese ad accertare: che i
Circoli svolgano effettivamente l'attività prevista dai loro statuti, che il
numero degli aderenti e degli iscritti a Democrazia è Libertà - La Margherita
sia conforme a quanto statutariamente stabilito, infine che la partecipazione
dei singoli aderenti all'attività di ciascun Circolo corrisponda in modo
adeguato agli impegni previsti dallo statuto del Circolo.
6. Le modalità di verifica previste annualmente dall'Assemblea regionale ai
sensi del comma precedente devono comunque assicurare che, nel caso in cui le
verifiche diano esito negativo, tutti gli interessati possano conoscere gli
appunti rilevati a loro carico e presentare memorie e ogni altro elemento
ritenuto utile. Ogni eventuale provvedimento conseguente a esiti non positivi
delle verifiche svolte ai sensi di questo articolo deve essere comunque adottato
dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei propri membri.
7. Gli/le eletti/e e i/le candidati/e di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)
devono dichiarare la loro adesione a Democrazia è Libertà - La Margherita
direttamente presso la Direzione regionale.
8. Contro i provvedimenti a carattere sanzionatorio di ogni genere e tipo
eventualmente adottati da qualunque organo regionale o locale di Democrazia è
Libertà - La Margherita è sempre ammesso il ricorso al Collegio regionale dei
probiviri. Per i provvedimenti che incidono sulle posizioni soggettive dei
singoli iscritti/e è sempre ammesso anche il ricorso in ultima istanza al
Collegio federale dei probiviri.
Art. 3
1. La qualità anche di semplice aderente a un circolo operante nel
territorio regionale costituisce titolo per la partecipazione con pienezza di
diritti a tutte le Convenzioni convocate nel territorio del comune nel quale il
Circolo ha la propria sede, salvo non si tratti di elezioni di organi.
2. Per avere diritto all'elettorato attivo e passivo in occasione di elezioni di
organi da parte della Convenzione occorre essere iscritti a Democrazia è
Libertà - La Margherita con un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi, ai
sensi dell'art. 7, comma 5, lett. f) dello Statuto federale, essere in regola
con il pagamento delle quote ed essere residenti in quel Comune.
Art. 4
1. L'Assemblea regionale riconosce con propria deliberazione, adottata a
maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti, le associazioni o le
formazioni sociali che operano nel territorio regionale e che possano essere
considerate di particolare valore ai sensi dell'art. 6, comma 3 dello Statuto
federale.
2. È considerato esponente rappresentativo di tali associazioni e formazioni
sociali, al fine della partecipazione a Democrazia è Libertà - La Margherita e
del concorso alla quota loro riservata negli organi direttivi, esclusivamente il
responsabile del livello territoriale corrispondente a quello dell'organo
politico di Democrazia e Libertà - La Margherita cui è chiamato a partecipare,
ovvero la persona designata dal responsabile stesso.
Art. 5
1. Ai fini della partecipazione a pieno titolo a Democrazia è Libertà - La
Margherita degli aderenti ai gruppi, associazioni e movimenti di cui all'art. 1,
comma 1, lett. d), comunque condizionata alla registrazione individuale dei
singoli aderenti, le intese concluse con tali soggetti dagli organi locali di
Democrazia è Libertà - La Margherita devono essere recepite dall'Assemblea
regionale che sulle stesse si esprime a maggioranza qualificata di due terzi dei
suoi componenti.
2. Per registrazione individuale s'intende la richiesta del singolo aderente di
registrarsi a Democrazia è Libertà - La Margherita.
Art. 6
1. Su proposta del Coordinatore regionale o di almeno cinque membri,
l'Assemblea regionale può altresì riconoscere, a maggioranza dei suoi membri,
forme associative che si propongano compiti di formazione politica permanente,
di partecipazione attiva al partito o di promozione di circoli.
2. La proposta di riconoscimento deve indicare i promotori, gli scopi e le
modalità generali di attività.
3. L'Assemblea regionale può deliberare, con la stessa maggioranza di cui al
primo comma, forme particolari di sostegno e di agevolazione all'attività di
tali forme associative.
LE CONVENZIONI COMUNALI
Art. 7
1. A livello comunale, salvo per le città al di sopra dei 500.000 abitanti,
Democrazia è Libertà - La Margherita opera attraverso la convocazione e
l'attività di Convenzioni di Comune, alle quali possono partecipare:
a) tutti gli/le aderenti ai circoli che abbiano sede nel territorio del Comune,
nonché tutti gli iscritti a Democrazia è Libertà - La Margherita residenti
nel Comune;
b) gli/le eletti/e e i candidati/e più rappresentativi, come individuati
dall'art. 1, comma 2 del presente Statuto, che abbiano aderito a Democrazia è
Libertà - La Margherita;
c) gli esponenti di associazioni rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lett. c) così come individuati dal precedente art. 4;
d) gli aderenti ai gruppi e ai movimenti, individualmente registratisi, di cui
all'art. 1, comma 1, lett. d) e dell'art. 5 del presente Statuto;
2. Tutti i membri delle associazioni e delle formazioni di cui ai commi
precedenti, anche qualora non individualmente registrati presso i competenti
organi di Democrazia è Libertà - La Margherita, possono prender parte, con
solo diritto di parola, ai lavori delle Convenzioni comunali.
Art. 8
1. Ogni Convenzione comunale elegge nel proprio seno, con voto segreto, il
Presidente e, separatamente, su liste rigide contrapposte un Ufficio di
Presidenza il cui numero di componenti verrà stabilito dalla Convenzione
stessa.
2. L'Ufficio di Presidenza dovrà essere composto in modo da rispettare le
seguenti quote:
" il 50% agli iscritti a Democrazia è Libertà - La Margherita;
" il 30% agli eletti/elette e ai candidati/candidate più rappresentativi/e
di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del presente Statuto;
" il 10% agli esponenti delle associazioni rappresentative di cui all'art.
1, comma 1, lett. c) del presente Statuto;
" il 10% agli esponenti delle associazioni rappresentative di cui all'art.
1, comma 1, lett. d) del presente Statuto.
3. Fa altresì parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza il capogruppo
consiliare.
4. La Convenzione procede all'elezione separata, su liste rigide contrapposte e
a scrutinio segreto, delle diverse componenti secondo le norme che regolano i
congressi provinciali nel presente Statuto.
5 Per ogni componente la lista che ottiene il maggior numero di voti elegge il
60% dell'Ufficio di Presidenza, le altre liste eleggono il restante 40%
ripartendoselo, nel caso, con metodo proporzionale.
6. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza durano in carica due anni e sono
rieleggibili una volta sola.
7. Spetta al Presidente convocare la Convenzione comunale ogni qualvolta sia
stato indetto il Congresso provinciale ovvero vi siano decisioni di rilevanza
politica o organizzativa da assumere per quanto riguarda l'attività di
Democrazia è Libertà - La Margherita nel territorio del Comune.
8. La Convenzione comunale è comunque convocata di diritto quando ne facciano
richiesta almeno un quinto degli iscritti a Democrazia è Libertà - La
Margherita residenti nel Comune.
9. La Convenzione comunale è organo di indirizzo per le scelte di Democrazia è
Libertà - La Margherita nel territorio del Comune.
Art. 9
1. Della convocazione delle Convenzioni comunali deve essere data
comunicazione almeno cinque giorni prima ai Circoli con sede nel territorio del
Comune affinché ne informino gli iscritti e gli aderenti.
2. Deve inoltre essere adottata ogni altra forma di comunicazione e pubblicità
per garantire la corretta e tempestiva informazione a tutti coloro che hanno
titolo per partecipare alla Convenzione, con special riguardo per gli esponenti
rappresentativi delle associazioni e per gli esponenti dei gruppi e movimenti di
cui all'art. 1, comma 1, lett. d).
3. Quando le Convenzioni comunali hanno all'ordine del giorno l'elezione del
Presidente e/o dell'Ufficio di Presidenza, va data comunicazione a tutti gli
aventi diritto al voto, almeno sette giorni prima della data di svolgimento
della Convenzione stessa.
4. Le candidature a Presidente, sottoscritte da almeno un decimo degli iscritti
a Democrazia è Libertà - La Margherita residenti nel Comune, devono essere
presentate almeno tre giorni prima della Convenzione, e di esse va data notizia
a tutti gli aventi diritto e ai circoli aventi sede nel territorio del comune al
più tardi al momento dell'apertura della Convenzione.
5. Viene eletto Presidente chi ottiene il maggior numero dei voti.
6. La Convenzione comunale può deliberare la decadenza del Presidente con il
voto favorevole della maggioranza degli iscritti residenti nel Comune.
Contestualmente al voto sulla decadenza occorrerà procedere all'immediata
elezione di un nuovo Presidente.
LE ASSEMBLEE PROVINCIALI E DELLE CITTA' SUPERIORI A 500.000 ABITANTI.
Art. 10
1. In ogni Provincia e in ogni città superiore a 500.000 abitanti è prevista
l'elezione di un Coordinatore, di una Direzione e di un'Assemblea. La durata in
carica di tali organi è di due anni.
2. Il Coordinatore e l'Assemblea sono eletti da appositi Congressi provinciali e
cittadini convocati ogni due anni. La Direzione è eletta dall'Assemblea.
3. Al Congresso provinciale e a quello delle città superiori a 500.000 abitanti
partecipano, con diritto di parola, tutti coloro che, ai sensi degli articoli
precedenti, hanno diritto a partecipare alle Convenzioni comunali.
4. Al Congresso provinciale partecipano con diritto di voto:
a) i delegati degli iscritti, eletti dalle Convenzioni comunali;
b) tutti gli eletti e i candidati più rappresentativi di cui all'art. 1, comma
1, lett. b), a partire dal livello circoscrizionale;
c) gli esponenti provinciali rappresentativi delle associazioni o formazioni
sociali riconosciute di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) e all'art. 4, comma 2;
d) i delegati degli aderenti a gruppi, comitati, associazioni e movimenti
riconosciuti che operano nell'ambito della provincia, di cui all'art. 1, comma
1, lett. d) e all'art. 5, eletti sulla base dei criteri stabiliti dalla
Direzione regionale.
5. La Direzione regionale stabilisce con propria delibera il numero dei delegati
ai Congressi provinciali per la componente iscritti, nonchè il numero dei
delegati ed i criteri di elezione per la componente di cui al punto d) del comma
4 del presente articolo, nel rispetto delle quote di cui all'art. 12, comma 2.
6. Ciascuna Convenzione comunale invia un numero di delegati, relativamente alla
componente iscritti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e al successivo art.
12, comma 1, lett. a), proporzionale ai voti ricevuti da Democrazia è Libertà
- La Margherita in quel comune in occasione delle ultime elezioni politiche.
7. Tuttavia, qualora in un comune il numero degli iscritti sia inferiore al 75%
della media provinciale del rapporto tra iscritti e numero di voti conseguiti
dalla Margherita alle elezioni politiche, si procede ad una proporzionale
riduzione percentuale dei delegati spettanti a quel comune.
8. La riduzione di delegati in un comune, compiuta ai sensi del precedente comma
non comporta aumento dei delegati negli altri comuni della provincia e determina
invece una conseguente riduzione del numero complessivo dei delegati al
congresso provinciale in rappresentanza degli iscritti.
9. Al Congresso delle città superiori ai 500.000 abitanti partecipano con
diritto di voto:
a) tutti gli iscritti a Democrazia è Libertà - La Margherita con anzianità di
iscrizione di almeno 6 mesi ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. f) dello
Statuto federale;
b) gli/le eletti/e e i candidati/e più rappresentativi, come individuati
dall'art. 1, comma 2 del presente Statuto, che abbiano aderito a Democrazia è
Libertà - La Margherita;
c) gli esponenti di associazioni rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lett. c) così come individuati dal precedente art. 4;
d) gli aderenti ai gruppi e ai movimenti, individualmente registratisi, di cui
all'art. 1, comma 1, lett. d) e dell'art. 5 del presente Statuto.
Art. 11
1. Il Congresso provinciale e i Congressi nelle città al di sopra di
500.000 abitanti eleggono a scrutinio segreto rispettivamente il/la
Coordinatore/Coordinatrice provinciale e il/la Coordinatore/Coordinatrice
cittadino.
2. Fissata la data di celebrazione del congresso per l'elezione del Coordinatore
provinciale e cittadino, va data comunicazione a tutti gli aventi diritto al
voto, almeno sette giorni prima della data di svolgimento del Congresso stesso.
3. Le candidature alle cariche di cui al comma precedente, sottoscritte da
almeno un ventesimo degli iscritti a Democrazia è Libertà - La Margherita
residenti nel Comune, devono essere presentate almeno tre giorni prima. La
presentazione delle candidature deve essere accompagnata da un programma di
lavoro e dall'indicazione dell'Esecutivo.
4. Le candidature presentate ai sensi del comma precedente sono rese note
mediante gli opportuni mezzi di comunicazione a tutti coloro che hanno diritto a
partecipare ai rispettivi Congressi al più tardi al momento dell'apertura dei
lavori congressuali.
5. L'elezione dei Coordinatori provinciali e cittadini avviene a scrutinio
segreto. Risulterà eletto il candidato che conseguirà il maggior numero di
voti.
Art. 12
1. L'Assemblea provinciale e l'Assemblea cittadina, nelle città al di sopra
di 500.000 abitanti, sono composte di cinquanta membri eletti dai rispettivi
Congressi provinciale e cittadino.
2. Le Assemblee sono costituite nel rispetto della seguente ripartizione:
a) il 50% è riservato agli iscritti a Democrazia è Libertà - La Margherita;
b) il 30% è riservato agli eletti o ai candidati/e più rappresentativi,
secondo quanto specificato dall'art. 1, comma 2;
c) il 10% è riservato agli esponenti di associazioni rappresentative ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lett. c);
d) il 10% è riservato agli aderenti ai gruppi e ai movimenti di cui all'art. 1,
comma 1, lett. d), qualora individualmente registratisi.
3. I/le capigruppo consiliari in Provincia e nelle città superiori ai 500.000
abitanti, nonché i parlamentari e i consiglieri regionali eletti o residenti
nel relativo territorio, nonchè i componenti dell'Assemblea federale ivi
residenti fanno parte di diritto delle rispettive Assemblee provinciali e
cittadine.
Art. 13
1. I Congressi provinciali e quelli delle città al di sopra di 500.000
abitanti procedono all'elezione separata, su liste rigide contrapposte, della
quota riservata agli iscritti delle relative Assemblee con votazioni a scrutinio
segreto.
2. Le liste non possono contenere un numero di candidati/e superiore al 60% dei
componenti da eleggere e devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli
aventi diritto al voto.
3. Le liste devono essere presentate non oltre le due ore dall'inizio del
Congresso e devono essere formate in modo da assicurare una presenza di
candidati di ciascun genere non inferiore al 30% dei candidati/e della lista.
4. Il voto sulle liste presentate è espresso a scrutinio segreto. La lista che
ottiene il maggior numero di voti vede eletti tutti i propri candidati/e mentre
i seggi rimanenti sono distribuiti fra le restanti liste in modo proporzionale
ai voti ricevuti.
5. Le liste devono essere formate in modo tale da assicurare una presenza di
candidati di ogni genere non inferiore al 30% dei candidati della lista, nonchè
una presenza di candidati di età compresa tra i sedici e i ventinove anni non
inferiore al 10% dei candidati della lista.
6 L'assegnazione dei seggi deve garantire l'elezione in ogni lista di un numero
di candidati di ciascun genere non inferiore al 30% degli eletti della lista
stessa, nonché un numero di candidati di età compresa tra i sedici e i
ventinove anni non inferiore al 10% degli eletti della lista stessa. A tale
scopo, per individuare tutti i candidati eletti, si procederà scorrendo
l'ordine di lista, fino a soddisfare i suddetti requisiti.
Art. 14
1. I Congressi provinciali e quelli delle città superiori ai 500.000
abitanti procedono all'elezione separata, su liste rigide contrapposte e a
scrutinio segreto, della quota riservata agli eletti/e e ai candidati/e più
rappresentativi. All'elezione partecipano con elettorato attivo e passivo, per
la loro quota, tutti gli/le eletti/e e i candidati/e più rappresentativi a
partire dal livello circoscrizionale.
2. Le liste non possono contenere un numero di candidati/e superiore al 60% dei
componenti da eleggere e devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli
aventi diritto al voto.
3. Le liste devono essere presentate non oltre le due ore dall'inizio del
Congresso.
4. La lista che ottiene il maggior numero di voti vede eletti tutti i propri
candidati/e mentre i seggi rimanenti sono distribuiti fra le restanti liste in
modo proporzionale ai voti ricevuti.
5. Il Congresso cittadino procede analogamente, per la quota riservata agli
eletti/e e ai candidati/e, nella relativa Assemblea cittadina. All'elezione
parteciperanno con elettorato attivo e passivo esclusivamente gli/le eletti/e e
i candidati/e più rappresentativi a partire dal livello circoscrizionale.
Art. 15
In sede di Congresso provinciale e nei Congressi nelle città al di sopra di
500.000 abitanti si procede infine alle elezioni separate delle rimanenti quote
riservate ai soggetti di cui all'art. 12, comma 2, lett. c) e d), assicurando il
ricorso al metodo proporzionale.
Art. 16
1. Le Assemblee provinciali e cittadine sono l'organo di indirizzo politico
per quanto riguarda le scelte di Democrazia è Libertà - La Margherita che
attengono agli enti e agli organismi a competenza territoriale coincidenti
rispettivamente con le Province e le città superiori ai 500.000 abitanti.
2. L'Assemblea provinciale e quella cittadina possono, a maggioranza dei tre
quinti dei loro componenti dichiarare la decadenza rispettivamente del
Coordinatore provinciale e del Coordinatore cittadino. L'approvazione della
dichiarazione di decadenza implica l'immediata convocazione del Congresso. Fino
all'elezione del nuovo Coordinatore le funzioni sono esercitate dal Presidente
dell'Assemblea o in mancanza dal componente dell'Assemblea più anziano per
età.
3. Le Assemblee provinciali e cittadine eleggono a scrutinio segreto, su liste
rigide contrapposte le rispettive Direzioni. Eleggono altresì, a maggioranza il
Tesoriere e, con la medesima procedura di cui al successivo art. 28, comma 5, i
tre Revisori dei Conti.
4. Spetta alle Assemblee provinciali e cittadine approvare i rispettivi bilanci.
5. Le Assemblee provinciali e cittadine possono eleggere un proprio Presidente.
Ove questo non sia eletto, le sue funzioni sono esercitate dal Coordinatore.
6. Spetta alle Assemblee provinciali e cittadine esercitare le funzioni non
espressamente attribuite ad altri organi del medesimo livello.
LA DIREZIONE E I COORDINATORI PROVINCIALI E CITTADINI
Art. 17
1. La Direzione provinciale e la Direzione cittadina sono composte da quindici
membri e sono elette come previsto dal precedente art. 16, comma 3, sulla base
di liste rigide di non più di nove candidati/e presentate da almeno undici
componenti aventi diritto al voto.
2. La Direzione è composta da tutti i/le candidati/e della lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti e da un numero di candidati/e delle altre
liste proporzionale ai voti da queste ottenute.
3. Il capogruppo consiliare di Democrazia è Libertà - La Margherita della
Provincia e delle città superiori ai 500.000 abitanti fanno parte di diritto
delle Direzioni del livello territoriale corrispondente. I parlamentari e i
consiglieri regionali eletti o residenti nel relativo territorio, nonchè i
componenti dell'Assemblea federale ivi residenti, partecipano senza diritto di
voto alla Direzione provinciale e a quella delle città superiori ai 500.000
abitanti.
Art. 18
1. Spetta ai/alle Coordinatori/Coordinatrici provinciali e cittadini
rappresentare al proprio livello Democrazia è Libertà - La Margherita.
2. Compete altresì a tali Coordinatori/Coordinatrici e, nel rispetto di quanto
stabilito dal Congresso, dall'Assemblea e dalla Direzione competenti per il
medesimo livello, nonché di quanto stabilito dagli organi regionali e federali,
attuare la linea politica e garantire la continuità organizzativa del
movimento.
3. I/le Coordinatori/Coordinatrici provinciali e cittadini al fine di essere
coadiuvati nei loro compiti possono nominare un Esecutivo composto da non più
di cinque membri. La nomina dell'Esecutivo è immediatamente comunicata alla
Direzione e all'Assemblea. L'Esecutivo dura in carica quanto il Coordinatore che
lo ha nominato.
4. I/le Coordinatori/Coordinatrici provinciali e cittadini possono in qualunque
momento revocare uno o più membri del proprio Esecutivo. Di tale revoca è data
immediata comunicazione all'Assemblea provinciale o cittadina.
Art. 19
1. Le Direzioni provinciali e cittadine hanno il compito di definire di
volta in volta, anche con riferimento a specifiche questioni e singoli problemi,
la linea politica di Democrazia è Libertà - La Margherita nel rispettivo
territorio di competenza.
2. Le Direzioni provinciali e cittadine sono comunque vincolate al rispetto
delle decisioni e degli indirizzi assunti dai Congressi e dalle Assemblee
federali, regionali e provinciali o cittadine.
3. E' compito delle Direzioni provinciali e cittadine pronunciarsi su ogni
questione che sia sottoposta loro dai/dalle Coordinatori/Coordinatrici
provinciali o cittadini.
4. Su specifica richiesta dei rispettivi Coordinatori/Coordinatrici e nel
rispetto dei vincoli indicati al comma 2 le Direzioni provinciali e cittadine
possono stabilire anche specifici indirizzi ai quali devono attenersi gli/le
eletti/e, gli/le iscritti/e e gli aderenti a qualunque titolo a Democrazia è
Libertà - La Margherita operanti sul territorio di rispettiva competenza.
LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
Art. 20
1. Al fine di sostenere l'attività di Democrazia è Libertà - La
Margherita nel territorio il cinquanta per cento dei contributi versati a
qualunque titolo a Democrazia è Libertà - La Margherita nella regione spetta
alle province e alle città superiori ai 500.000 abitanti.
2. L'Assemblea regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di
ripartizione tra le province e le città superiori ai 500.000 abitanti dei
finanziamenti assegnati alla regione dall'Assemblea federale.
3. I bilanci annuali approvati dalle Assemblee provinciali e delle città
superiori ai 500.000 abitanti sono comunicati all'Assemblea regionale e al
collegio dei revisori dei conti regionali.
4. Il Collegio dei revisori dei conti regionale dà conto, nella sua relazione
annuale, anche del contenuto dei bilanci preventivi e consuntivi delle province
e delle città superiori ai 500.000 abitanti, a loro trasmessi in conformità al
comma precedente.
5. Democrazia è Libertà della regione è giuridicamente e finanziariamente
autonoma, anche in riferimento agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in
materia di contributi e finanziamenti alle formazioni politiche.
6. Le obbligazioni assunte da ciascun livello non impegnano a nessun titolo e
per nessun motivo i livelli superiori o inferiori né il livello federale
nazionale. Circa le obbligazioni assunte dalla Regione, provincia o comune in
qualsivoglia forma giuridica e/o modalità, non si verifica successione
contrattuale nei confronti di alcun altro livello superiore o inferiore, nè nei
confronti del livello Federale.
IL CONGRESSO REGIONALE
Art. 21
1. Il Congresso regionale elegge il/la Coordinatore/Coordinatrice regionale,
una quota pari ad un terzo dell'Assemblea regionale e il Collegio regionale dei
probiviri, secondo le modalità stabilite dalle norme successive.
2. Il Congresso regionale è convocato obbligatoriamente ogni tre anni.
L'indizione del Congresso può essere anticipata o rinviata rispetto a tale
termine solo con riferimento all'indizione di elezioni regionali o di elezioni
politiche e solo in seguito a decisione assunta a maggioranza assoluta dei
componenti dall'Assemblea regionale.
3. Il Congresso regionale è convocato dall'Assemblea regionale su proposta
del/della Coordinatore/Coordinatrice regionale. In ogni caso, scaduto il termine
di cui al comma precedente senza che il Congresso sia convocato, esso è
obbligatoriamente convocato dal Collegio regionale dei Probiviri.
4. Sono delegati al Congresso regionale:
a) 250 delegati in rappresentanza degli iscritti a Democrazia è Libertà - La
Margherita;
b) 150 delegati in rappresentanza degli eletti/e e dei candidati/e più
rappresentativi/e di cui all'art.1, comma 1, lett. b);
c) 50 delegati in rappresentanza degli esponenti di associazioni rappresentative
di cui all'art.1, comma 1, lett. c);
d) 50 delegati in rappresentanza degli aderenti ai gruppi e ai movimenti di cui
all'art. 1, comma 1, lett. d).
5. Nelle Regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti le cifre di
cui al comma 4 vengono dimezzate.
6. Il numero di delegati previsti per il Congresso regionale per ciascuna
componente è suddiviso nelle Province della Regione e nelle città superiori ai
500.000 abitanti in modo proporzionale ai voti ricevuti da Democrazia è
Libertà - La Margherita in occasione delle ultime elezioni politiche.
7. Tuttavia, qualora in una provincia o in una città superiore ai 500.000
abitanti il numero degli iscritti sia inferiore al 75% della media regionale del
rapporto tra iscritti e numero di voti conseguiti da Democrazia è Libertà - La
Margherita alle elezioni politiche, si procede ad una proporzionale riduzione
percentuale dei delegati spettanti a quella provincia o a quella città in
rappresentanza degli iscritti.
8. La riduzione di delegati in una provincia o in una città superiore ai
500.000 abitanti, compiuta ai sensi del precedente comma, non comporta aumento
dei delegati nelle altre province o nelle altre città e determina invece una
conseguente riduzione del numero complessivo dei delegati al Congresso regionale
in rappresentanza degli iscritti.
9. I delegati sono eletti in Congressi provinciali o di città superiore ai
500.000 abitanti appositamente convocati, su liste rigide contrapposte per ogni
componente di cui all'art. 1, comma 1 e a scrutinio segreto.
10. Si procede all'attribuzione dei delegati per ogni componente in modo
proporzionale ai voti ricevuti dalle rispettive liste e proclamando eletti in
ogni lista, in base all'ordine di presentazione, un numero di candidati
corrispondente al numero di delegati ottenuto.
11. In ogni caso deve essere rispettato il principio secondo il quale ciascuna
Provincia e ciascuna città superiore ai 500.000 abitanti partecipa al Congresso
regionale con una propria delegazione, composta in modo da assicurare la
rappresentanza delle minoranze e i criteri di ripartizione fra le diverse quote
previste per le Assemblee provinciali all'art. 12 del presente Statuto.
12. Per la componente iscritti le liste devono essere formate in modo tale da
assicurare una presenza di candidati di ciascun genere non inferiore al 30% dei
candidati della lista, nonchè una presenza di candidati di età compresa tra i
sedici e i ventinove anni non inferiore al 10% dei candidati della lista stessa.
13. L'assegnazione dei seggi della componente iscritti deve garantire l'elezione
in ogni lista di un numero di candidati di ciascun genere non inferiore al 30%
degli eletti della lista stessa, nonchè un numero di candidati di età compresa
tra i sedici e i ventinove anni non inferiore al 10% degli eletti della lista
stessa. A tale scopo, per individuare tutti i candidati eletti, si procederà
scorrendo l'ordine di lista, fino a soddisfare il suddetto requisito.
14. Sono inoltre delegati di diritto al Congresso regionale i parlamentari
nazionali ed europei ed i consiglieri regionali residenti o eletti nella
Regione.
15. Il Congresso regionale, nel rispetto dei principi fissati dal Congresso
federale e delle linee politiche definite dall'Assemblea federale, definisce
anche i grandi indirizzi relativi alla linea politica di Democrazia è Libertà
nella Regione e può approvare atti di indirizzo e mozioni.
16. Della convocazione del Congresso regionale va data comunicazione a tutti i
circoli che hanno sede nel territorio e va data altresì comunicazione
individuale a tutti gli aventi diritto al voto, almeno dieci giorni prima della
data di svolgimento del Congresso stesso.
L'ASSEMBLEA REGIONALE
Art. 22
1. L'Assemblea regionale è formata dai/dalle Coordinatori/Coordinatrici
provinciali e delle città superiori ai 500.000 abitanti, da tre membri per
ciascuna Provincia e città superiore ai 500.000 abitanti, designati dalle
rispettive Assemblee con il rispetto del principio di rappresentanza delle
minoranze, da cinquanta componenti eletti nelle province e nelle città
superiori ai 500.000 abitanti in proporzione ai voti ricevuti da Democrazia è
Libertà - La Margherita in occasione delle ultime elezioni politiche, e da una
quota ulteriore, consistente in un terzo del totale dei componenti, eletta dal
Congresso regionale.
2. Fanno parte a pieno titolo dell'Assemblea regionale i parlamentari nazionali
ed europei ed i consiglieri regionali eletti o residenti nella regione, nonchè
i componenti dell'Assemblea Federale residenti nella regione.
3. I componenti eletti nelle province e nelle città superiori ai 500.000
abitanti vengono scelti dalle rispettive assemblee al loro interno con voto
segreto sulla base di liste rigide contrapposte ed in modo proporzionale, nel
rispetto, per quanto possibile, delle quote e della rappresentanza dei generi.
4. I componenti eletti dal Congresso regionale vengono scelti con voto segreto
sulla base di liste rigide contrapposte in modo proporzionale con votazione
separata tra le componenti di cui all'art. 1, comma 1 e nel rispetto delle
stesse quote previste dall'art. 12, comma 2.
5. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al
voto.
6. Nella quota riservata agli iscritti, le liste devono essere formate in modo
tale da assicurare una presenza di candidati di ogni genere non inferiore al 30%
dei candidati della lista, nonchè una presenza di candidati di età compresa
tra i sedici e i ventinove anni non inferiore al 10% dei candidati della lista
stessa.
7. Nella quota riservata agli iscritti, l'assegnazione dei seggi deve garantire
l'elezione in ogni lista di un numero di candidati di ciascun genere non
inferiore al 30% degli eletti della lista, nonchè un numero di candidati di
età compresa tra i sedici e i ventinove anni non inferiore al 10% degli eletti
della lista stessa. A tale scopo, per individuare tutti i candidati eletti, si
procederà scorrendo l'ordine di lista, fino a soddisfare il suddetto requisito.
8. L'Assemblea regionale può deliberare a maggioranza assoluta, e su proposta
del/della Coordinatore/Coordinatrice regionale, la partecipazione ai propri
lavori, senza diritto di voto, di personalità particolarmente rappresentative
delle istituzioni e della società civile. Fanno in ogni caso parte
dell'Assemblea regionale, senza diritto di voto, i membri della Giunta regionale
appartenenti a Democrazia è Libertà.
9. Le rappresentanze di ciascuna Provincia e di ciascuna città superiore ai
500.000 abitanti nell'ambito dell'Assemblea regionale durano in carica fino al
rinnovo delle assemblee che le hanno designate. I/le Capigruppo e i/le
rappresentanti dei gruppi consiliari durano in carica fino a che dura il loro
mandato istituzionale. Le personalità delle istituzioni e della società
civile, eventualmente nominate ai sensi del precedente comma 8, durano in carica
fino a che dura in carica il/la Coordinatore/Coordinatrice regionale che le ha
proposte all'Assemblea.
10. L'Assemblea regionale può nominare un/una proprio Presidente e un proprio
Ufficio di Presidenza. Ove rinunci a questa facoltà essa è presieduta
dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice regionale. Fino a che non sia stato eletto
il/la Presidente dell'Assemblea o il/la Coordinatore/Coordinatrice regionale e
comunque in caso di vacanza di entrambe queste cariche la convocazione
dell'Assemblea è fatta dal Coordinatore/Coordinatrice provinciale o cittadino
più anziano/a per età che ne assicura anche la presidenza.
11. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente, ovvero, se questo
manca, dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice regionale. E' in ogni caso convocata
quando lo richieda il/la Coordinatore/Coordinatrice regionale e/o almeno la
metà dei Coordinatori provinciali e di città superiori a 500.000 abitanti o un
terzo dei membri dell'Assemblea.
Art. 23
1. Nel rispetto di quanto stabilito dal Congresso e dall'Assemblea federale
e dal Congresso regionale, l'Assemblea regionale è l'organo di indirizzo
politico per quanto riguarda le scelte politiche di Democrazia è Libertà - La
Margherita che attengono all'attività della Regione e degli organismi e
istituzioni di ambito regionale.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma precedente l'Assemblea regionale
svolge essenzialmente funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto alle
Assemblee provinciali e delle città superiori ai 500.000 abitanti e alle
Convenzioni cittadine nonché, nei limiti che le competono, ai Circoli.
3. L'Assemblea regionale può, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti,
dichiarare decaduto il/la Coordinatore/Coordinatrice regionale. L'approvazione
della dichiarazione di decadenza implica automaticamente la convocazione del
Congresso. Le funzioni del/della Coordinatore/Coordinatrice regionale sono
assunte dal/dalla Presidente dell'Assemblea o in sua mancanza dal/dalla
Coordinatore/Coordinatrice provinciale o cittadino più anziano per età.
4. L'Assemblea regionale elegge la Direzione regionale. Nomina altresì il
Tesoriere e i Revisori dei conti e il Collegio regionale dei probiviri.
5. L'Assemblea regionale può, altresì, deliberare di eleggere un Comitato di
Tesoreria, composto di tre membri, con il compito di coadiuvare il Tesoriere.
6. Spetta all'Assemblea approvare, su proposta del Tesoriere, i bilanci annuali.
7. L'Assemblea regionale esercita ogni altra competenza ad essa affidata dal
presente statuto.
IL COORDINATORE REGIONALE
Art. 24
1. Il/la Coordinatore/Coordinatrice regionale è eletto dal Congresso
regionale e dura in carica fino all'apertura del nuovo Congresso. Ove
l'indizione del Congresso venga anticipata o rinviata, per i motivi e con le
modalità previste dall'art. 21, anche la scadenza della carica del
Coordinatore/Coordinatrice è anticipata o rinviata.
2. Il Congresso procede all'elezione del/la Coordinatore/Coordinatrice sulla
base delle candidature presentate ai sensi dei commi successivi e con voto
segreto.
3. Risulterà eletto il candidato/a che avrà conseguito il maggior numero di
voti.
4. Chiunque appartenga a qualunque titolo a Democrazia è Libertà - La
Margherita e risieda nella Regione può presentare la propria candidatura
purché tale candidatura sia sottoscritta da un numero di appartenenti a
qualunque titolo a Democrazia è Libertà - La Margherita pari a non meno di un
ventesimo degli iscritti e purché i sottoscrittori risultino residenti in non
meno della metà delle Province della Regione.
5. Le candidature devono essere presentate comunque non oltre tre giorni prima
della data di inizio del Congresso regionale e sono rese note mediante gli
opportuni mezzi di comunicazione a tutti coloro che hanno diritto a partecipare
al Congresso al più tardi al momento dell'apertura dei lavori congressuali.
6. La candidatura a Coordinatore/Coordinatrice deve essere accompagnata anche
dalla proposta di un programma di attività e dall'indicazione di un Vice
Coordinatore e di un Esecutivo.
7. Spetta al/alla Coordinatore/Coordinatrice rappresentare il livello regionale
di Democrazia è Libertà e, nel rispetto di quanto stabilito dal Congresso
federale, dall'Assemblea federale, dal Congresso regionale e dall'Assemblea
regionale, nonché in conformità alle deliberazioni assunte di volta in volta
dalla Direzione regionale, attuare la linea politica del movimento a livello
regionale e garantire la continuità dell'attività della organizzazione
regionale.
8. Spetta altresì al/alla Coordinatore/Coordinatrice regionale nominare,
convocare e presiedere l'Esecutivo, ripartire gli incarichi fra i membri
dell'Esecutivo stesso e adottare ogni iniziativa necessaria a garantirne il buon
funzionamento.
9. Quando venga fatta richiesta da almeno 5 circoli tematici il
Coordinatore/Coordinatrice regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2, commi 6 e segg. dello Statuto federale, promuove il riconoscimento da parte
dell'Assemblea regionale dei coordinamenti di circoli tematici o di categoria
presenti nella Regione che dovranno poi delineare le modalità organizzative del
proprio funzionamento.
10. Il/la Coordinatore/Coordinatrice regionale mantiene i rapporti con il gruppo
regionale e guida la delegazione di Democrazia è Libertà in ogni consultazione
politica di livello regionale.
LA DIREZIONE REGIONALE
Art. 25
1. La Direzione regionale è composta da venti membri eletti dall'Assemblea
regionale nella prima riunione successiva alla conclusione dei lavori del
Congresso regionale.
2. L'Assemblea regionale procede all'elezione dei componenti della Direzione
regionale con voto segreto su liste rigide contrapposte. Le liste non possono
contenere un numero di candidati/e superiore al 60% dei componenti da eleggere e
devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
3. La lista che ottiene il maggior numero di voti vede eletti tutti i propri
candidati/e mentre i seggi rimanenti sono distribuiti fra le restanti liste in
modo proporzionale ai voti ricevuti.
4. Possono essere eletti componenti della Direzione regionale solo i componenti
dell'Assemblea regionale. L'eventuale perdita della carica di componente
dell'Assemblea regionale comporta la decadenza anche da membro della Direzione.
In tal caso l'Assemblea regionale provvede alla nomina del nuovo componente
nella prima seduta utile.
5. Sono membri di diritto della Direzione il/la Coordinatore/Coordinatrice
regionale che la presiede, i/le Coordinatori/Coordinatrici provinciali e delle
città superiori ai 500.000 abitanti e il/la capogruppo consiliare di Democrazia
è Libertà - La Margherita nel Consiglio regionale. Partecipano senza diritto
di voto alla Direzione regionale i parlamentari e i consiglieri regionali eletti
o residenti nella regione, nonchè i componenti dell'Assemblea federale ivi
residenti. La Direzione regionale può, su proposta del Coordinatore regionale,
chiamare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i membri
dell'Esecutivo regionale e personalità di particolare rilievo per le cariche
ricoperte e le competenze acquisite.
6. La Direzione regionale dura in carica fino al Congresso e comunque fino a che
dura in carica il Coordinatore regionale.
Art. 26
1. Nel rispetto delle linee politiche fissate dal Congresso federale,
dall'Assemblea federale, dal Congresso regionale e di quelle definite
dall'Assemblea regionale, spetta alla Direzione regionale definire di volta in
volta, anche con riferimento a specifici casi e problemi, la linea politica di
Democrazia è Libertà - La Margherita nella Regione.
2. E' compito della Direzione regionale pronunciarsi su ogni questione che sia
sottoposta alla sua attenzione dal Coordinatore regionale.
3. Su proposta del Coordinatore regionale e in conformità con quanto stabilito
dal Congresso federale, dall'Assemblea federale, dal Congresso regionale e
dall'Assemblea regionale, la Direzione regionale può stabilire anche gli
indirizzi di carattere politico ai quali devono attenersi gli/le eletti/e,
gli/le iscritti/e e gli aderenti a qualunque titolo a Democrazia è Libertà -
La Margherita residenti e operanti nella Regione.
4. La Direzione Regionale con il voto della maggioranza assoluta dei suoi
componenti, su proposta del/della Coordinatore/Coordinatrice regionale può,
sentito il parere del Collegio regionale dei Probiviri, disporre il
commissariamento degli Organi provinciali e cittadini nei seguenti casi:
a) perdurante incapacità di funzionamento degli organi;
b) grave scostamento dagli indirizzi politici definiti come vincolanti da parte
del Congresso regionale e dell'Assemblea regionale;
c) grave insuccesso elettorale.
L'ESECUTIVO REGIONALE
Art. 27
1. L'Esecutivo regionale non può avere un numero di membri inferiore a
cinque e superiore a dieci, compreso il Vice Coordinatore. Possono far parte
dell'Esecutivo regionale tutti/e gli/le appartenenti, a qualunque titolo, a
Democrazia è Libertà - La Margherita residenti nella Regione.
2. Il/la Coordinatore/Coordinatrice regionale, ove lo ritenga opportuno, può
sempre invitare a partecipare alle riunioni dell'Esecutivo personalità delle
istituzioni o della società civile, ovvero membri dell'Assemblea regionale.
3. L'Esecutivo dura in carica quanto il/la Coordinatore/Coordinatrice regionale
che lo ha nominato.
4. Il/la Coordinatore/Coordinatrice regionale può in qualunque momento revocare
uno o più membri dell'Esecutivo in carica informando tempestivamente
l'Assemblea regionale.
IL TESORIERE
Art. 28
1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea regionale nella prima seduta utile dopo
la conclusione del Congresso federale.
2. L'Assemblea regionale elegge il Tesoriere a scrutinio segreto. Viene eletto
il candidato che consegue il maggior numero di voti.
3. Nel caso l'Assemblea regionale deliberi l'elezione di un Comitato di
Tesoreria si procede all'elezione a scrutinio segreto esprimendo una sola
preferenza.
4. Il Tesoriere cessa dall'incarico con la nomina del successore.
5. Spetta al Tesoriere la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che
passiva. Può compiere, sulla base delle decisioni adottate dal Congresso
regionale, dall'Assemblea regionale e dall'Esecutivo regionale, tutti gli atti
di ordinaria e di straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione e la
cessione di beni a titolo gratuito o oneroso. Può nominare propri delegati.
Predispone lo schema del bilancio consuntivo e, sulla base delle indicazioni
ricevute dall'Esecutivo regionale, il bilancio preventivo.
6. L'Assemblea regionale, contestualmente alla nomina del Tesoriere, procede
anche all'elezione a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza di tre
Revisori dei conti, ai quali spetta esprimere il parere sul bilancio e sul conto
consuntivo; controllare la regolarità dell'amministrazione e della gestione del
patrimonio; formulare eventuali rilievi agli organi competenti.
7. I Revisori dei conti restano in carica quanto il Tesoriere e cessano dalla
carica insieme con questo.
IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
Art. 29
1. Il Collegio regionale dei probiviri è formato di cinque componenti effettivi
e cinque supplenti, eletti dall'Assemblea regionale a scrutinio segreto con
espressione di una sola preferenza per gli effettivi e una per i supplenti.
2. Spetta al Collegio regionale dei probiviri giudicare di qualunque
comportamento dei/delle singoli/e che possa aver violato le regole stabilite dal
presente Statuto e dallo Statuto federale. Esso inoltre esercita le competenze
attribuite dal presente statuto e, ove ne ricorrano le condizioni, esercita
anche le funzioni che a livello federale sono assegnate alla Commissione
federale di garanzia.
3. Tutti gli iscritti residenti nella regione possono essere chiamati a far
parte del Collegio dei probiviri a condizione che siano in possesso dei
requisiti richiesti dall'art. 5 comma 2 dello Statuto federale.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 30
1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Congresso regionale è
indetto con delibera della Direzione nazionale che ne fissa le modalità di
svolgimento e il relativo regolamento.
2. Le Convenzioni e i Congressi cittadini e provinciali verranno convocati con
delibera della Direzione regionale costituente e si svolgeranno a partire dal
mese di Febbraio 2003 e non oltre il mese di maggio 2003. Il Congresso regionale
verrà convocato con delibera della Direzione nazionale costituente e si
svolgerà a partire dal mese di Settembre 2003 non oltre il dicembre 2003.
Art. 31
Il presente Statuto regionale, approvato dall'Assemblea federale
costituente, rimarrà in vigore fino all'approvazione del nuovo Statuto
regionale da parte dell'Assemblea regionale eletta dal primo Congresso regionale
convocato sulla base delle norme del presente Statuto.
Art. 32
1. Gli Statuti regionali approvati da organi regionali costituenti e
trasmessi al Presidente federale prima dell'11 ottobre 2002, data di
approvazione del presente Statuto regionale tipo, vengono esaminati dalla
Commissione nazionale statuto nominata dall'Assemblea federale, su richiesta
specifica degli organi regionali costituenti interessati.
2. La Commissione nazionale Statuto può proporre l'approvazione di ciascuno di
essi all'Assemblea federale quale Statuto tipo della singola regione
specificamente interessata.
3. Se approvati dall'Assemblea federale, gli Statuti tipo di cui al comma
precedente restano in vigore nelle rispettive regioni fino all'approvazione del
nuovo Statuto regionale da parte dell'Assemblea regionale eletta dal primo
congresso regionale, di ciascuna delle regioni interessate
Art. 33
Il presente Statuto deve essere registrato, a cura del Coordinatore
regionale provvisorio, entro un mese dalla data della sua pubblicazione sul sito
www.margheritaonline.it . Della registrazione va data formale comunicazione al
Presidente federale. |