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Regolamento stralcio dello statuto regionale

Norme per l'Associazione alla Margherita lombarda e per la costituzione dei circoli

  1. La partecipazione alla vita e all'attività di "D.L. - La Margherita" si realizza attraverso lo strumento del Circolo.
    Il Circolo è il luogo di incontro di quanti credono nei valori, nei principi ispiratori e nei programmi di "D.L. - La Margherita" e si impegnano per realizzarli e testimoniarli nella società e nelle Comunità di appartenenza.
  2. L'associazione a "D.L. - La Margherita" può avvenire tramite l'adesione (aderente) o l'iscrizione (iscritto) a un Circolo.
  3. L'iscrizione o l'adesione a "D.L. - La Margherita" è pubblica e personale e può avvenire in ogni momento dell'anno, presentando la domanda con la certificazione dell'avvenuto versamento della quota annuale al Presidente, al Tesoriere o a un loro delegato del Circolo prescelto, a un componente della Direzione provinciale o regionale o loro delegato. Chi riceve la domanda rilascia l'attestazione di ricevimento ed è responsabile del regolare inoltro della stessa.
    E' ammessa l'iscrizione o l'adesione direttamente alla Direzione federale con lettera R.R.R. e contestuale versamento della quota.
  4. Il socio può aderire a più Circoli (Circoli di adesione) ma iscriversi ad un solo Circolo (Circolo di iscrizione).
  5. Il socio esercita l'elettorato attivo per "D.L. - La Margherita" solo nel Circolo di iscrizione.
  6. L'adesione o l'iscrizione decorrono dalla data del versamento della quota fissata.
    Se l'adesione o l'iscrizione avviene nella modalità prevista dal precedente art.3, 2° capoverso, essa decorre dalla avvenuta comunicazione alla Direzione regionale o provinciale di appartenenza da parte della Direzione federale.
  7. Il Circolo può essere:
  1. territoriale (definito dall'appartenenza dei soci ad un determinato territorio: quartiere, Comune, Comunità Montana, zona o altro)
  2. tematico (definito da un determinato tema di comune interesse dei soci)
  3. culturale (definito da un determinato interesse o attività culturale)
  4. ricreativo (definito da una attività ricreativa, sportiva, escursionistica, turistica o altro)
  5. giovanile/terza età ecc. (definito dall'appartenenza ad una fascia di età)
  6. aziendale o di settore (definito dall'appartenenza ad una categoria o ad una attività)
  7. a tempo (definito da una scadenza legata a un problema o a una questione sociale).
  1. La costituzione di un Circolo avviene attraverso l'iniziativa di almeno 10 soci che sottoscrivono un apposito verbale (v.allegato 1) e versano non meno di 30 € pro-capite per il finanziamento del Circolo.
  2. Al momento della costituzione, devono essere nominati il presidente e il tesoriere del Circolo ed entro i cinque giorni successivi il presidente comunica al Coordinatore della provincia di appartenenza l'avvenuta costituzione del Circolo allegando copia del verbale e l'elenco dei soci.
  3. In caso di associazione a più Circoli, resta fermo l'obbligo del socio di indicare il Circolo nel quale intende esercitare in via esclusiva il diritto di elettorato attivo (Circolo di appartenenza) e di versare a tutti i circoli prescelti (Circoli di adesione) la quota di associazione.
  4. Qualora in una circoscrizione comunale esista un solo circolo territoriale con non meno di 10 iscritti residenti nella stessa, il circolo assume la denomnazione del Comune ed esercita la rappresentanza politica di "D.L. - La Margherita" sul territorio di appartenenza.
  5. Qualora in una circoscrizione comunale esistano due o più circoli con ognuno non meno di 10 iscritti residenti, si procede alla costituzione della Convenzione cittadina che assume la denominazione del Comune ed esercita la rappresentanza politica di "D.L. - La Margherita" sul territorio di appartenenza.
  6. 13. L'Assemblea provinciale disciplina con proprio regolamento il funzionamento e la vita dei Circoli e delle Convenzioni nel rispetto dei seguenti principi:
    1. l'elezione diretta del responsabile/presidente e del tesoriere
    2. esistenza di un organo collegiale decisionale
    3. revocabilità delle cariche
    4. rispetto delle procedure democratiche
    5. modalità e dimensione della rappresentanza di cui al successivo art.12.
  7. Alle Assemblee dei Circoli territoriali devono essere invitati con diritto di parola gli aderenti e iscritti di circoli non territoriali residenti nel territorio di competenza nonché i soci di Circoli che hanno la sede nello stesso.
    A quest'ultimi l'invito può essere trasmesso attraverso il presidente del Circolo.
  8. Presso ogni Assemblea provinciale e quella regionale è costituita una Consulta dei presidenti dei Circoli non territoriali con il compito di coordinare e valorizzare, attingendo anche a risorse economiche del partito, l'attività dei Circoli.
  9. La Consulta dei presidenti dei Circoli non territoriali in sede di congresso provinciale e regionale esprime una rappresentanza non inferiore al 10% nella composizione dell'Assemblea e nella Direzione provinciale.
  10. Ogni Assemblea provinciale può integrare le norme per l'iscrizione e l'adesione secondo le esigenze e le abitudini locali purchè sia sempre adeguatamente documentato il nominativo di chi riceve la domanda che è materialmente responsabile del procedimento di iscrizione o adesione.
  11. Il socio che avvalla irregolarità nel procedimento di iscrizione o adesione è deferito al Collegio dei probiviri ed è passibile di sospensione o di espulsione dal partito.
  12. La Direzione provinciale è responsabile della tenuta dei registri degli iscritti e degli aderenti della propria circoscrizione. In particolare è obbligatoria la tenuta dei registro dei Circoli suddivisi secondo la denominazione, l'elenco degli iscritti e degli aderenti per ogni Circolo, l'elenco degli aventi diritto di voto nei diversi organismi di partito.
    Copia dei registri deve essere depositata su supporto informatico presso la Direzione regionale e quella federale.
  13. I registri e gli elenchi sono pubblici e possono essere consultati presso la sede provinciale.
  14. La Direzione regionale svolge funzioni di supporto alle campagne di adesione/iscrizione, di controllo della regolarità delle procedure adottate, di ispezione laddove siano segnalate irregolarità, di deferimento ai probiviri per comportamenti accertati in violazione delle norme statutarie e regolamentari.
  15. Ogni manipolazione e alterazione delle procedure di iscrizione/adesione e di costituzione di Circoli sono passibili di sospensione o espulsione dal partito.

Milano, 28 aprile 2004


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