Decalogo della riforma costituzionale
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Controdecalogo della riforma costituzionale
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| di Roberto Calderoli |
di Leopoldo Elia |
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I Viene ridotto il numero dei
parlamentari: da 950 a 773, con significativo risparmio per le finanze
pubbliche. |
I La riduzione del numero dei
parlamentari viene rinviata al 2016 per favorire gli attuali capi e
capetti. Nel lungo periodo c’è tempo anche per ridurre la riduzione; per
ora c’è l’effetto di annuncio demagogico. |
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II Saranno i cittadini, e non più i
palazzi della politica, a scegliere maggioranza parlamentare, coalizione
di governo e primo Ministro: è il premierato. |
II Il premierato non consiste nella
investitura popolare di una maggioranza parlamentare, di una coalizione
di governo e Primo ministro. Ciò avviene già in Inghilterra, in Germania
e in Spagna e anche in Italia: è sufficiente perciò una buona legge
elettorale. Il premierato della riforma si fonda sulla insostituibilità
del Primo ministro durante tutta la legislatura e sui suoi enormi poteri
(scioglimento della Camera dei deputati e questione di fiducia che, in
caso di rifiuto da parte della stessa Camera, provoca nuove elezioni).
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III Non più due Camere identiche,
l'una doppione dell'altra. Ora il Senato sarà federale ed avrà una sua
funzione specifica: rappresentare le esigenze delle Regioni. La Camera
si occuperà di quelle dello Stato. |
III Il
Senato federale non risolve
il problema del bicameralismo perché non è in grado, per la sua
composizione, di rappresentare le esigenze delle Regioni: d’altra parte
i veri rappresentanti delle comunità regionali non hanno diritto di voto
nelle deliberazioni del Senato. |
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IV Semplificato il procedimento
legislativo. Non più lunghi e ripetuti passaggi di testi fra le due
Camere, ma ciascuna Camera approverà le leggi nelle materie di propria
competenza. Il risultato sarà la riduzione dei tempi e dei costi per le
casse pubbliche. |
IV Il procedimento legislativo è
straordinariamente complicato perché la prevalenza della Camera o del
Senato si fonda sulla competenza a legiferare per singole materie dello
Stato e delle Regioni; siccome i confini di tali materie danno luogo a
gravi dubbi interpretativi (sui quali deve intervenire sempre più spesso
la Corte Costituzionale) è ovvia la ricaduta di tali incertezze sulle
attribuzioni legislative di ciascuna Camera, specie nelle leggi, come
quella finanziaria, di particolare complessità. La cancellazione del
rapporto fiduciario tra Senato e governo sarebbe positiva solo se
accompagnata da una chiara ripartizione di poteri tra una Camera di
rappresentanza nazionale e una Camera veramente rappresentativa degli
enti e delle comunità regionali e locali. |
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V La legge dovrà stabilire limiti al
cumulo delle indennità parlamentari con altre entrate. |
V La previsione di una legge che
stabilisca limiti al cumulo delle indennità parlamentari con altre
entrate non risolve il problema del conflitto di interessi che dovrebbe
essere superato con regole giuste di incompatibilità e ineleggibilità
anche in relazione a concessioni o autorizzazioni statali di notevole
entità economica. |
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VI I regolamenti parlamentari
dovranno tutelare i diritti delle opposizioni: ora questo non è
previsto. |
VI Il problema delle garanzie
dell’opposizione non si risolve con un generico rinvio ai regolamenti
parlamentari, essendo necessarie puntuali revisioni costituzionali (ad
esempio, attribuzione alla Corte costituzionale, in ultima istanza,
dell’esame dei ricorsi elettorali per Camera e Senato). |
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VII L’ordinamento evolve in senso
federale, come sta avvenendo in molti Stati moderni: viene riequilibrato
il riparto delle competenze tra Stato e Regioni per garantire migliori
servizi ai cittadini, senza compromettere l’unità del Paese. Alle
Regioni vengono devolute particolari funzioni in materia di istruzione,
sanità e polizia locale. Tutte avranno le stesse opportunità, senza
penalizzazioni per alcune aree rispetto ad altre e senza la
differenziazione tra le Regioni, prevista dalla riforma del 2001. Si
avrà quindi un federalismo equo, solidale ed equilibrato. |
VII La devoluzione alle regioni di
particolari funzioni in materia di istruzione, sanità e sicurezza è
pericolosa anche perché si accompagna ad una competenza esclusiva dello
Stato e delle Regioni nelle stesse materie. Tale duplicità è illogica e
può arrecare gravi danni all’esercizio (o godimento) di diritti
fondamentali (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale). Si avrà
quindi un federalismo iniquo, conflittuale e squilibrato. |
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VIII Tutte le leggi regionali
dovranno rispettare il criterio dell'interesse nazionale, non più
previsto a seguito della riforma del 2001. |
VIII L’interesse nazionale è
ampiamente salvaguardato dal riparto delle competenze tra Stato e
regioni e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha
interpretato la riforma del Titolo V in senso pienamente rispettoso
dell’interesse della Nazione. |
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IX Sulle modifiche alla Costituzione
sarà sempre possibile chiamare i cittadini ad esprimersi, mentre ora ciò
non avviene se tali modifiche sono state approvate dalle Camere con la
maggioranza dei due terzi. |
IX L’abrogazione della norma che
collega al raggiungimento dei due terzi in sede parlamentare
l’esclusione della richiesta di referendum sui testi di revisione
costituzionale (articolo 138 della Costituzione) va giudicata
negativamente perché disincentiva quelle larghe intese che a parole
tutti auspicano per l’adozione di modifiche alla Costituzione. |
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X Aumentano le garanzie per i comuni
e le province, gli enti più vicini ai cittadini: potranno ricorrere alla
Corte costituzionale in caso di lesione delle proprie competenze. |
X Il ricorso diretto alla Corte
costituzionale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane
(articolo 46 della Riforma) per sollevare questioni di legittimità
costituzionale su leggi o atti aventi forza di legge statali e regionali
ritenuti lesivi di competenze costituzionalmente attribuite agli enti
locali appare oggi un puro effetto annuncio perché la disciplina del
ricorso è rinviata ad una legge costituzionale (condizioni, forme e
termini di proponibilità della questione) di incerta adozione, nel se e
nel quando. |