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LEGGE 19 Febbraio 2004, n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1. (Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti
dalla sterilità o dalla infertilità umana é consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti
i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita é consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le
cause di sterilità o infertilità.
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 2. (Interventi contro la sterilità e la infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause
patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della
sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per
rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e
le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì
promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della
sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 é autorizzata la spesa massima di 2
milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "d-bis) l'informazione e
l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità
umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento
familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405 (istituzione
dei consultori familiari) come modificato dalla legge qui pubblicata, é
il seguente: “Art. 1. Il servizio di assistenza alla famiglia e alla
maternità ha come scopi;
a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità
ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della
famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità
liberamente scelte dalla coppia e da singolo in ordine alla procreazione
responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità
fisica degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a
prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a
ciascun caso.
d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della
sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento
familiare. Le somme non impiegate in un esercizio possono essere
impiegate negli anni seguenti. Tali finanziamenti possono essere
integrati dalle regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di
comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite. Alla
copertura dell'onere di 5 miliardi per il 1975 si provvede per il
medesimo anno finanziario mediante riduzione dello stanziamento del
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro é autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio”.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
Art. 4. (Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita é
consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed é comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità
da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in
base ai seguenti principi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un
grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. é vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
Art. 5. (Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età
potenzialmente fertile, entrambi viventi.
Art. 6. (Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni
fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui
all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti
collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle
tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse
derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna,
per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la
possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,
come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le
informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di
invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono
essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da
garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente
espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici
dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private
autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita é espressa per iscritto
congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità
definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della
tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La
volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal
presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico
responsabile della struttura può decidere di non procedere alla
procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine
medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione
scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e
mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8
e all'articolo 9 della presente legge.
Note all'art. 6:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184. e successive modificazioni, concerne:
“Diritto del minore ad una famiglia”.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, é il seguente:
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.”.
Art. 7. (Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce,
con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle
procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le
strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni,
in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime
procedure di cui al comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
Art. 8. (Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli
riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle
tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
Art. 9. (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato
della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma
3, il coniuge o il convivente il cui consenso é ricavabile da atti
concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della
paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e
2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello
stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non
essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione
del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non
acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può
far valere nei suoi confronti alcun diritto né
essere titolare di obblighi.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 235, primo comma, numeri 1) e 2) del codice civile,
é il seguente:
“L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito
durante il matrimonio consentita solo nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il
trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza,
anche se soltanto di generare;”.
- Il testo dell'art. 263 del codice civile é il seguente:
“Art. 263 (Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità). -
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità
dall'autore del riconoscimento, da colui che é stato riconosciuto e da
chiunque vi abbia interesse. L'impugnazione é ammessa anche dopo la
legittimazione. L'azione é imprescrittibile”.
- Il testo dell'art. 30 comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), é il
seguente:
“1. La dichiarazione di nascita é resa da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra
persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della
madre di non essere nominata.”.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE
TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Art. 10. (Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati
nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte
al registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono
con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e
dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle
disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
Art. 11. (Registro).
1. é istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto
superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate
all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita,
degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle
tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 é obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in
collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le
informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la
pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni,
i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti
riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli
osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità
i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni
altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di
controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
Art. 12. (Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di
soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, é punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui
componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia
minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non
coniugati o non conviventi é punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si
avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In
caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo
6 é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000
euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui
all'articolo 10 é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la
commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di
maternità é punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico,
quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita
o morto, é punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa
da 600.000 a un milione di euro. Il medico é punito, altresì, con
l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le
tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. é disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo
quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura
al cui interno é eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del
presente articolo é sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni
dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione
può essere revocata.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 76, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A)), é il seguente:
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente testo unico é punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso”.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. é vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano é
consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei
gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di
manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti
ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi
aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del
presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi
sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e
la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 é punita con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In
caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena é
aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste.
5. é disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
Art. 14. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. é vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo
restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo
7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello
strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo
stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione é consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita é vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime,
salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro
richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da
trasferire nell'utero. 6. La violazione di uno dei divieti e degli
obblighi di cui ai commi precedenti é punita con la reclusione fino a
tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. é disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. é consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile,
previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 é punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Nota all'art. 14:
- La legge 22 maggio 1978, n. 194, concerne: Norme per la tutela sociale
della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15. (Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base
ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle
strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione
epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1,
presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento
sull'attuazione della presente legge.
Art. 16. (Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie
non é tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla
presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva
dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al
direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario,
nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o
accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di
fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione
produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di
cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente
le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle
attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare
l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non
dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.
Art. 17. (Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso
l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro
della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di
procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al
Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli
embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di
entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle
vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche
medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La
violazione della disposizione del presente comma é punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore
di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di
conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
Nota all'art. 17:
- L'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, concerne:
Divieto di pratiche di clonazione umana o animale”.
Art. 18. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente
assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5,
presso il Ministero della salute é istituito il Fondo per le tecniche di
procreazione medicalmente assistita. Il Fondo é ripartito tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri
determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 é autorizzata la spesa
di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 47): Presentato dall'on. Giorgetti il 30
maggio 2001. Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 28 giugno 2001 con parere delle commissioni I, II, V e
Parlamentare per questioni regionali. Esaminato dalla XII commissione,
il 29 novembre 2001, 30 gennaio 2002, 13, 14, 20, 21 e 28 febbraio 2002,
13, 20, 21, 25 e 26 marzo 2002. Relazione scritta presentata il 26 marzo
2002 (atto n. 47, 147, 156, 195, 406, 562, 639, 676, 762, 1021, 1775,
1869, 2042, 2162, 2465, 2492/A - relatore on. Bianchi). Esaminato in
aula il 27 marzo 2002, 11, 12 giugno 2002 e approvato il 18 giugno 2002
in un testo unificato con gli atti numeri 147 (Cé ed altri), 156 (Burrani
Procaccino), 195 (Cima), 406 (Mussolini), 562 (Molinari), 639 (Lucchese
ed altri), 676 (Martinat ed altri), 76 (Angela Napoli), 1021 (Serena),
1775 (Maura Cossutta ed altri), 1869 (Bolognesi e Battaglia), 2042
(Palombo ed altri), 2162 (Deiana ed altri), 2465 (Patria e Corsetto),
2492 (Di Teodoro). Senato della Repubblica (atto n. 1514): Assegnato
alla 12ª commissione (Igiene e sanita), in sede referente, il 25 giugno
2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e Parlamentare per le
questioni regionali. Esaminato dalla 12ª commissione il 31 luglio 2002;
4, 11, 13, 19, 20, 25 e 27 febbraio 2003; 11, 13, 18, 20 e 25 marzo
2003; 2, 3, 8, 9 10 e 16 aprile 2003; 6, 8, 14, 15 e 29 maggio 2003; 3,
4, 10, 11, 17, 18, 19, 24 e 25 giugno 2003; 2 e 9 luglio 2003. Relazione
scritta annunciata il 23 settembre 2003 (atto n. 1514, 58, 112, 197,
282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004-A/bis - relatore sen.
Del Pennino). Esaminato in aula il 24, 25 e 30 settembre 2003; 1 e 2
ottobre 2003; 3, 4, 10 dicembre 2003 e approvato con modificazioni, l'11
dicembre 2003. Camera dei deputati (atto n. 47, 147, 156, 195, 406, 562,
639, 676, 762, 1021, 1775, 1869, 2042, 2162, 2465, 2492-B): Assegnato
alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 12 dicembre
2003 con parere delle commissioni I e V. Esaminato dalla XII
commissione, il 13, 14 e 15 gennaio 2004. Esaminato in aula il 19 e 20
gennaio 2004 e approvato il 10 febbraio 2004.
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